Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione Conferma il “No” in Caso di Precedenti e Danno al Patrimonio Pubblico
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo beneficio, specialmente in contesti che coinvolgono il patrimonio pubblico e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Condanna
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputata, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la sentenza di secondo grado e chiedendo, in via preliminare, un rinvio dell’udienza per poter depositare un contratto di locazione stipulato con l’ente gestore del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di supportare la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
I Motivi del Ricorso: Tre Punti di Contestazione
Il ricorso si fondava su tre motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità del fatto.
2. L’omessa concessione dell’attenuante per la speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4, c.p.).
3. Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo la Corte, tuttavia, tutti e tre i motivi erano stati formulati in modo non consentito in sede di legittimità. Si trattava, infatti, di una mera riproposizione di argomenti già valutati e correttamente respinti dai giudici di merito, senza una specifica analisi critica delle motivazioni contenute nella sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione sul Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una serie di considerazioni logico-giuridiche precise.
L’Irrilevanza della Regolarizzazione Successiva
Innanzitutto, i giudici hanno respinto la richiesta di rinvio per il deposito del contratto di locazione. La Corte ha chiarito che il reato si era già perfezionato e che l’eventuale successiva regolarizzazione del rapporto con l’ente pubblico non era un elemento tale da modificare la valutazione sulla gravità del fatto, già operata dalla Corte d’Appello.
L’Importanza dei Precedenti Penali
Un punto cruciale della decisione riguarda il peso dato ai precedenti penali dell’imputata. La Corte d’Appello aveva già evidenziato come tali precedenti fossero ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha implicitamente confermato che questo elemento, unito alla natura del reato, impediva anche il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta: l’aggressione persistente a un bene giuridico di rilievo come il patrimonio immobiliare pubblico, con le gravi conseguenze derivanti dall’impossibilità di destinare gli immobili alla loro funzione sociale, costituisce un fatto ostativo sia all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sia al riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. I motivi di ricorso sono stati giudicati come riproduttivi di censure già vagliate e disattese, senza una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata, rendendo così l’appello inammissibile.
Le Conclusioni: Quando non si Applica la Particolare Tenuità del Fatto
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali. La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando la condotta, seppur singolarmente di modesto valore, si inserisce in un quadro più ampio di illegalità o quando l’autore ha precedenti penali. Inoltre, la natura del bene giuridico leso (in questo caso il patrimonio pubblico e la sua funzione sociale) è un fattore determinante nella valutazione della gravità del reato. Infine, la decisione sottolinea l’importanza di formulare i ricorsi per Cassazione con una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza d’appello, evitando la semplice riproposizione di questioni già decise.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì. La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha considerato la presenza di precedenti penali come un elemento ostativo sia alla concessione della sospensione condizionale della pena sia alla valutazione complessiva della condotta richiesta per la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Una successiva regolarizzazione del rapporto (es. un contratto di locazione) può rendere un reato “di particolare tenuità”?
No. Secondo la Corte, il reato si è perfezionato a prescindere da eventuali regolarizzazioni successive. Tale evento non è stato ritenuto idoneo a incidere sulla valutazione della particolare tenuità del fatto già operata dalla Corte d’appello, che si basa sulle circostanze esistenti al momento della commissione del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridicamente corretti dai giudici di merito. La ricorrente non ha fornito una specifica analisi critica delle motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata ad Afragola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, nonché la richiesta del suo difensore AVV_NOTAIO di rinviare la trattazione della causa al fine di depositare i contratto di locazione con RAGIONE_SOCIALE «ed invocare per il caso di specie l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.»;
considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. (il primo), l’omessa concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. (il secondo) e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (il terzo), sono tutti egualmente formulati in termini non consentiti in sede di legittimità poiché si presentano come riproduttivi di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica del argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4-6, là dove la Corte d’appello considera la sussistenza di vari precedenti penali come preclusiva del beneficio della sospensione condizionale e la perdurante
aggressione al bene giuridico – patrimonio immobiliare pubblico -, insieme alle gravi conseguenze per l’impossibilità di destinare gli immobili alla loro funzione sociale, come fatti ostativi sia all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sia a riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno);
ritenuto di non accogliere la sopra menzionata richiesta di rinvio della trattazione della causa, atteso che il reato si è perfezionato a prescindere dall’eventuale successiva regolarizzazione del rapporto con RAGIONE_SOCIALE e che tale aspetto dell’eventuale successiva regolarizzazione non risulta tale da incidere sulla valutazione che è stata operata dalla Corte d’appello di Napoli ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.