Particolare Tenuità del Fatto: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo e i limiti all’impugnazione delle decisioni che lo riguardano sono spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi che rendono un ricorso inammissibile, specialmente quando si limita a riproporre questioni già valutate.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il giudizio nei gradi di merito era stato circoscritto a un punto specifico: la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nonostante la Corte d’Appello avesse già vagliato e disatteso le argomentazioni della difesa, l’imputato ha deciso di adire la Suprema Corte. Nel suo ricorso, tuttavia, anziché contestare vizi specifici della motivazione della sentenza d’appello, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già esaminate e respinte, con argomentazioni di carattere generico.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorso si basava su una presunta violazione di legge e vizi di motivazione. Ciononostante, la Corte di Cassazione ha prontamente rilevato una criticità fondamentale: il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. In altre parole, l’appellante non ha sollevato una questione di diritto o un vizio logico palese nella sentenza, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
La Corte ha sottolineato come il ricorso non contenesse una critica specifica e concreta alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitasse a una sterile riproposizione di argomenti già trattati. Per questa ragione, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., deve essere effettuato con riferimento ai criteri indicati nell’art. 133, primo comma, del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, etc.).
Tuttavia, il giudice non è tenuto a esaminare e dare conto di tutti gli elementi previsti da tale articolo. È sufficiente che la motivazione indichi gli elementi ritenuti rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione corretta in diritto e immune da vizi logici, rendendo le critiche del ricorrente infondate e generiche.
L’ordinanza ha quindi confermato che un ricorso per Cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non semplicemente riproporre argomenti di merito in una diversa sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere mirato, specifico e tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice; è necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da una motivazione illogica o contraddittoria.
L’ordinanza serve da monito: la riproposizione di questioni già vagliate, senza una critica puntuale alla sentenza che si intende impugnare, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con aggravio di spese per il ricorrente.
 
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando viene proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, come ad esempio la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, oppure quando si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti senza formulare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa valuta il giudice per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Per applicare l’art. 131-bis c.p., il giudice valuta la tenuità dell’offesa facendo riferimento ai criteri indicati nell’art. 133, primo comma, del codice penale (come la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, l’intensità del dolo o il grado della colpa). Non è però necessario che li analizzi tutti, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti per la decisione.
È utile riproporre semplicemente gli stessi argomenti di difesa in un ricorso per Cassazione?
No, non è utile. Come chiarito dall’ordinanza, la semplice riproduzione di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza che si contesta, conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4162  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:RARO;
Il ricorso di COGNOME NOME, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. In sede di rinvio il giudizio era limit all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Con il ricorso si riproducono le questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici; il ricorso, per altro si lita ad argomentazioni in diritto senza mai concretamente sottoporre a specifica critica la motivazione della sentenza impugnata.
Il rigetto si fonda, dunque, sugli elementi ex art. 133 cod. pen.: la motivazione è, pertanto, corretta in diritto ed immune da vizi logici.
Va ribadito il principio per cui – cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità pe particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio su tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 13 comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.