Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10401 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10401 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letto il ricorso proposto dal difensore di fiducia abilitato di NOME COGNOME a sentenza in epigrafe, n. 3766 del 2025 emessa dalla Corte d’appello di Palermo il con cui si lamenta illogicità e/o mancanza di motivazione e violazione della legge relazione all’art. 131-bis cod. pen., quanto al diniego della causa di non pun particolare tenuità del fatto;
Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimi costituito da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivatame l’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. p delle concrete modalità del fatto, della sua gravità (coltello a serramanico con acciaio di 6 cm) e della “intrinseca offensività della condotta contestata” (pag. 4), ostativa a ritenere il fatto di particolare tenuità;
Ritenuto che, peraltro, il motivo relativo al diniego del riconoscimento della c esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è inammissibile della sua genericità, consistendo nella sola asserzione della mancanza di motiva punto, disgiunta dalla illustrazione degli aspetti di particolare tenuità del fatto e della condotta idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di non punibi conseguente inidoneità della censura a costituire idoneo mezzo di critica argoment decisione impugnata, non essendo stata correlata la denuncia di mancanza di motivazio allegazione di aspetti del fatto idonei a consentire il riconoscimento di detta causa della punibilità trascurati o erroneamente valutati dalla Corte territoriale, t rimasta, di conseguenza, persino irrilevante la mancanza di motivazione su tale punt Sez. 3 n. 25458 del 11/06/2025, Marando e altro, non mass., in motiv. § 4); motivaz ogni caso, come sopra rilevato, presente (v. pag. 4 sent.);
Letti ed applicati gli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613, comma 1, cod. proc. p 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremilaThlavore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in GLYPH a il 12 marzo/026
Il Presidente