Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19124 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato in Ancona 1’01/10/1996
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del So Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara in data novembre 2022 per il reato di evasione commesso in data 29 aprile 2020, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recid reiterata e infraquinquennale.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha propo ricorso, articolando un solo motivo di impugnazione con cui denuncia la violazion di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con rigua
/r.
diniego della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. senza una adeguata valutazione di tutti gli indici afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza dell’agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di “particolare tenuità del fatto” , che la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133, cod.pen., per stabilire la congruità de trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647).
Nella motivazione della sentenza impugnata è stata evidenziata la circostanza che l’imputato stava scontando la pena della detenzione domiciliare in esecuzione di un cumulo di precedenti condanne a seguito dell’affidamento in prova ai servizi sociali da parte del Magistrato di Sorveglianza, al fine di dare conto della ragione per la quale il reato è stato ritenuto di maggiore gravità, a prescindere dalla considerazione sulla durata della violazione /che è stata ritenuta incerta in quanto l’imputato non è stato trovato in casa alle ore 15,10 mentre il suo permesso di uscita decorreva dalle ore 15,30, essendo incerto che fosse uscito proprio a quell’ora.
A tale riguardo, deve rimarcarsi l’erroneità di detta valutazione, dovendosi privilegiare nell’incertezza sulla precisa ricostruzione del fatto in ordine alla durat dell’evasione l’ipotesi più favorevole che l’imputato fosse uscito pochi minuti prima dell’arrivo degli agenti operanti incaricati di verificare il rispetto delle prescriz della misura detentiva.
Tuttavia, l’applicazione della recidiva qualificata /insieme alla considerazione che l’imputato si trovasse in affidamento in prova ai servizi sociali con ampi permessi di uscita / giustificano comunque il giudizio di accresciuta gravità del fatto sotto il profilo della maggiore intensità del dolo.
La giustificazione fornita dall’imputato circa la necessità di procurarsi un farmaco analgesico a casa del suocero per una nevralgia ai denti, rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio, è stata in modo non illogico ritenuta inidonea a qualificare l’offesa in termini di particolare tenuità, non solo perché tal giustificazione è rimasta indimostrata ma anche perché irrilevante sotto il profilo della valutazione del comportamento che l’imputato avrebbe dovuto tenere nell’occorrenza, avendo la possibilità di chiedere soccorso a parenti o amici senza
violare il divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare,
La Corte territoriale, soffermandosi in tal modo sulla valutazione del grado di colpevolezza dell’imputato, considerata la già riconosciuta e non censurata
sussistenza a suo carico della contestata recidiva, reiterata e infraquinquennale, quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale, ha ampiamente
giustificato il diniego della causa di non punibilità di cui al citato art. 131-bis, c pen
L’applicazione di detta causa di non punibilità richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,
che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità
della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile
i
e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590),
sicché deve ritenersi sufficiente ad escluderla, anche il motivato riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, per il giudizio di particolare intensità
sul grado di colpevolezza del reo che essa implica, non essendovi alcuna contraddizione con il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche ( essendo plurime e differenziate le ragioni che possono giustificarne l’applicazione (cfr. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 9 aprile 2025
ere estensore GLYPH
Il Presidente