La Particolare Tenuità del Fatto: Limiti e Requisiti secondo la Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e soggiace a precisi limiti oggettivi e soggettivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire due ostacoli fondamentali che possono precluderne il riconoscimento: il superamento dei limiti di pena e la genericità del motivo di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di furto consumato in luogo di privata dimora e di furto tentato. La difesa aveva basato il proprio ricorso per Cassazione su un unico motivo: la mancata applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale. L’imputato sosteneva che, data la natura dei fatti, la sua condotta dovesse essere considerata non punibile per la sua scarsa gravità. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna dell’imputato. La decisione si fonda su una duplice e netta argomentazione, che distingue le ragioni di inammissibilità per ciascuno dei due capi d’imputazione. Questa pronuncia ribadisce la necessità di un’attenta valutazione dei presupposti normativi e di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione.
Le Motivazioni: Analisi della Particolare Tenuità del Fatto
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche, e si concentrano sui due pilastri che hanno reso il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Limite di Pena: un Ostacolo Insormontabile
Per quanto riguarda il reato di furto consumato in luogo di privata dimora (capo A), la Corte ha rilevato che il ricorso era manifestamente infondato. La ragione è puramente matematica e normativa. L’art. 131-bis c.p. stabilisce che la causa di non punibilità si applica ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ma pone anche un limite implicito relativo alla pena minima. Nel caso specifico, al momento della commissione del fatto, la legge prevedeva per quel tipo di furto una pena minima (il cosiddetto minimo edittale) di tre anni di reclusione. Questo valore è superiore al limite di pena (due anni nel massimo) che l’articolo 131-bis, in determinate circostanze, tollera. Di conseguenza, il beneficio era a priori inapplicabile, rendendo la doglianza della difesa palesemente priva di fondamento giuridico.
Genericità del Motivo: un Vizio Fatale
In riferimento al reato di furto tentato (capo B), la Corte ha giudicato il motivo di ricorso come ‘intrinsecamente generico’. La difesa, infatti, si era limitata a lamentare la mancata concessione del beneficio senza specificare in base a quali elementi concreti, eventualmente trascurati dalla Corte d’Appello, l’offesa avrebbe dovuto essere considerata di particolare tenuità. Un ricorso in Cassazione non può consistere in una mera riproposizione di richieste già respinte, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. La mancanza di argomenti specifici e di riferimenti a elementi fattuali precisi ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza della richiesta, determinandone l’inammissibilità per genericità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza della Corte di Cassazione offre due importanti lezioni pratiche per gli operatori del diritto. In primo luogo, prima di invocare la particolare tenuità del fatto, è indispensabile verificare scrupolosamente i limiti edittali di pena previsti per la fattispecie di reato contestata. Se il minimo della pena supera i limiti previsti dalla norma, l’istanza è destinata al fallimento. In secondo luogo, ogni motivo di ricorso, specialmente dinanzi alla Corte di Cassazione, deve essere formulato in modo specifico, dettagliato e autosufficiente, indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero portare all’accoglimento della domanda, pena la sua declaratoria di inammissibilità.
L’istituto della particolare tenuità del fatto si applica a tutti i reati?
No, non si applica se la pena minima prevista dalla legge per il reato (minimo edittale) supera i limiti massimi di pena stabiliti dall’art. 131-bis del codice penale. Nel caso specifico, il reato di furto in abitazione prevedeva una pena minima di tre anni, superiore al limite di due anni previsto per il beneficio, rendendolo inapplicabile.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
Un motivo di ricorso che non indica in base a quali elementi concreti e specifici il giudice di merito avrebbe errato viene dichiarato inammissibile. È necessario argomentare puntualmente le proprie censure, non essendo sufficiente una lamentela astratta.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché i motivi del ricorso erano in parte manifestamente infondati e in parte intrinsecamente generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai delitti di furto consumato in luogo di privata dimora commesso il 9 dicembre 2017 (capo A) e di furto tentato ex art. 624 bis cod. pen. ai danni di COGNOME NOME (capo B); mentre ha assolto lo stesso imputato dal reato di cui al capo B) ai danni di COGNOME NOME per insussistenza del fatto, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto:
è manifestamente infondato ove riferito al reato di cui al capo A), poiché, come rilevato dalla Corte di appello, il minimo edittale previsto per tale fattispecie (anni tre di reclusione secondo la legge in vigore al momento del fatto) non rientra nei limiti previsti dall’art. 131-bis cod. pen. (pena non superiore a due anni di reclusione);
è intrinsecamente generico ove riferito al reato di cui al capo B), perché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, detto beneficio sarebbe spettato all’imputato;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024