Particolare tenuità del fatto: la Cassazione sul potere discrezionale del giudice
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32434/2024 offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione delle modalità della condotta, operata dal giudice di merito, è un esercizio di potere discrezionale che, se motivato in modo logico e coerente, non può essere sindacato in sede di legittimità. Questo principio assume rilievo in un caso in cui il comportamento dell’imputato, successivo al reato, è stato considerato decisivo per negare il beneficio.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva negato il beneficio basando la propria decisione sulle specifiche modalità della condotta tenuta dall’imputato. In particolare, era emerso che quest’ultimo si era allontanato dalla propria abitazione per un periodo di tempo non precisato e per ragioni e destinazione rimaste sconosciute. Questo comportamento è stato interpretato dai giudici di secondo grado come un elemento ostativo al riconoscimento della minima offensività del reato commesso.
L’analisi della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo proposto ‘manifestamente infondato’. Gli Ermellini hanno sottolineato che la Corte d’Appello ha agito nell’esercizio del proprio potere discrezionale. La decisione di non concedere il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. era supportata da una motivazione immune da vizi logici o giuridici, e come tale non censurabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Il nucleo della motivazione della Suprema Corte risiede nel riconoscimento della correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito. La Corte d’Appello ha legittimamente ritenuto che le modalità della condotta – l’allontanamento ingiustificato e misterioso dall’abitazione – fossero incompatibili con il riconoscimento della tenuità dell’offesa. Questo comportamento, secondo la Corte, indica una scarsa considerazione delle conseguenze delle proprie azioni, un elemento che il giudice può e deve valutare nel suo giudizio complessivo. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa nel giudizio di Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è una prerogativa del giudice di merito, che gode di un’ampia discrezionalità. Se la motivazione è logica, coerente e non contraddittoria, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. L’ordinanza stabilisce inoltre che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi basati su vizi di legittimità concreti e non su mere rivalutazioni del merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva motivato correttamente la sua decisione discrezionale.
Quale comportamento ha impedito l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione del beneficio è stata negata perché l’imputato si era allontanato dalla propria abitazione per un tempo imprecisato e per ragioni e destinazione sconosciute. I giudici hanno considerato tali modalità della condotta ostative al riconoscimento della tenuità dell’offesa.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato;
considerato, invero, che la Corte d’appello, nell’esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto le modalità della condotta ostative al riconoscimento della tenuità dell’offesa, dal momento che il ricorrente si era allontanato dalla propria abitazione per un tempo imprecisato e per ragioni e destinazione sconosciute;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024