Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione del sistema processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che ne limitano l’operatività, sottolineando il peso dei precedenti penali e dell’abitualità della condotta.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio, ma i giudici di merito avevano respinto la richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla genericità e sulla manifesta infondatezza del motivo proposto. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logicamente corretta per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la particolare tenuità del fatto è stata negata?
La motivazione della Corte si concentra sui principi che regolano il giudizio sulla particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno ribadito che tale valutazione deve essere complessiva e non può prescindere dall’analisi di specifici indicatori previsti dalla norma.
L’Abitualità della Condotta come Criterio Ostativo
Il punto cruciale della decisione risiede nel rilievo dato all’abitualità della condotta dell’imputato. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente, tra cui figuravano una condanna per un reato specifico e un’altra per rapina. Entrambi questi precedenti erano connotati da violenza. Secondo la Cassazione, tale quadro indica una tendenza a delinquere che configura l'”abitualità del comportamento”, una delle condizioni ostative esplicitamente previste dalla legge per l’applicazione del beneficio. La presenza di precedenti, soprattutto se gravi e indicativi di una propensione alla violenza, impedisce di considerare il fatto come un episodio isolato e di minima offensività.
La Valutazione Complessiva della Fattispecie
La Corte ha inoltre sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve tenere conto di tutti gli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano escluso il beneficio non solo per l’abitualità, ma anche sulla base delle modalità della condotta e dell’intensità del dolo. Questo approccio globale è in linea con la giurisprudenza costante della Corte, secondo cui il fatto deve risultare di “minima offensività” all’esito di un’analisi che consideri tutti gli aspetti della vicenda concreta. Un singolo elemento, come l’esistenza di precedenti penali significativi, può essere sufficiente a escludere la tenuità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di un giudizio discrezionale del giudice, ancorato a precisi parametri normativi. La decisione ribadisce che la valutazione non può limitarsi alla sola entità del danno, ma deve estendersi a un’analisi completa della personalità dell’autore del reato, così come emerge dai suoi precedenti penali. In pratica, soggetti con una storia criminale, specialmente se caratterizzata da violenza, difficilmente potranno beneficiare della non punibilità per particolare tenuità, anche se il reato per cui si procede è, di per sé, di modesta entità.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si può applicare quando la condotta dell’imputato è ritenuta abituale. L’abitualità può essere desunta dai precedenti penali, specialmente se includono reati della stessa indole o connotati da violenza, poiché questi elementi sono considerati ostativi.
Quali elementi valuta il giudice per escludere la particolare tenuità del fatto?
Il giudice compie una valutazione complessiva che considera molteplici indicatori: le modalità della condotta, l’intensità del dolo (l’intenzione), l’entità del danno o del pericolo, e la colpevolezza, che include anche l’analisi dei precedenti penali per valutare l’abitualità del comportamento.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per questo motivo?
Sì, un ricorso in Cassazione che censura la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto può essere dichiarato inammissibile se ritenuto generico o manifestamente infondato, specialmente quando la decisione del giudice di merito è basata su una motivazione congrua e logica che ha correttamente applicato i principi di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME con il quale censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa;
considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva fattispecie concreta, che all’esito della valutazione degli indicatori relativi alla cond danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività, i giudici la hanno esclusa pe rilievo attribuito alle modalità della condotta, all’intensità del dolo e alla abitua condotta, desunta dei precedenti penali, di cui uno specifico e altro per rapina, entram connotati da violenza e, pertanto, ostativi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglierè estensore
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Il Prideje