Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NOVARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Novara in composizione monocratica ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 651 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali;
Rilevato che ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’omesso riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che le doglianze non possano superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti d elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Ebbene, il Tribunale di Novara ha ritenuto di non poter applicare l’istituto de quo, considerando la durata dell’episodio, nonché la futilità dei motivi addotti dal prevenuto a sua discolpa. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto ad accogliere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili d incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.