Particolare Tenuità del Fatto: Inapplicabile se c’è Insensibilità alle Regole
L’ordinanza n. 7922/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito che la condotta di chi, sottoposto a una misura di prevenzione, viola le prescrizioni dimostrando indifferenza verso il sistema di controllo, non può beneficiare di tale esimente. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, nonostante le restrizioni, si muoveva liberamente alla guida di un veicolo senza averne titolo.
I Fatti del Caso: La Violazione della Misura di Prevenzione
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 159/2011, che sanziona le violazioni alle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione. Nello specifico, l’imputato era stato sorpreso alla guida di un veicolo pur non possedendo il necessario titolo abilitativo, contravvenendo così al regime di vigilanza a cui era sottoposto.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione e la particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti una mera riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno confermato la piena sussistenza del reato, anche alla luce di una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 211/2022).
L’Insensibilità del Ricorrente come Elemento Decisivo
Il punto cruciale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto adeguata e corretta la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva evidenziato come l’imputato avesse dimostrato una palese “insensibilità verso il sistema di controlli e di vigilanza” derivante dalla misura di prevenzione. Guidare un veicolo senza titolo, muovendosi liberamente e in modo incontrollato, non rappresenta un fatto di lieve entità, ma una chiara manifestazione di disprezzo per le regole imposte dall’autorità giudiziaria.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente che manchi anche solo uno dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis c.p. (esiguità del danno o del pericolo, modalità della condotta, non abitualità del comportamento). In questo caso, la modalità della condotta è stata considerata decisiva. L’atteggiamento dell’imputato non poteva essere qualificato come un’infrazione minima o occasionale, ma come un comportamento che minava alla base la finalità stessa della misura di prevenzione, ovvero il controllo sulla sua pericolosità sociale. La condotta, quindi, non era “tenue” né nelle sue modalità né nelle sue implicazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non è un mero calcolo aritmetico del danno, ma un’analisi complessiva della condotta e del contesto in cui si inserisce. Quando un reato consiste nella violazione di obblighi imposti per contenere la pericolosità di un soggetto, la sua condotta trasgressiva difficilmente potrà essere considerata di lieve entità. La decisione sottolinea che l’indifferenza e la deliberata inosservanza delle misure di controllo sono elementi che ostacolano l’applicazione di benefici come l’esimente ex art. 131 bis c.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello.
Su quale base è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è stata negata perché la condotta dell’imputato, che guidava un veicolo senza titolo abilitativo in violazione di una misura di prevenzione, ha dimostrato una chiara ‘insensibilità’ verso il sistema di controllo e vigilanza. Questo comportamento è stato ritenuto un elemento decisivo che esclude la tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7922 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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e.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’appello di Palermo, che, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 17 ottobre 2022, ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 73 d. Igs. 159 del 2011; quanto alla mancat applicazione della speciale esimente, va ricordato che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); nella sentenza impugnata si evidenzia che l’imputato ha mostrato insensibilità verso il sistema di controlli e di vigilanza che discendevano dall’applicazion nei suoi confronti della misura di prevenzione, muovendosi libero e incontrollato alla guida di un veicolo privo di titolo abilitativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023