Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Viterbo il 03/03/1995 – difeso dall’av NOME COGNOME del Foro di Viterbo avverso la sentenza in data 22/01/2024 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 17/02/2021;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Viterbo che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 4, comma 2 L n. 110 del 1975 e, concessa la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., aveva irrogata la p di quattro mesi di arresto e ottocento euro di ammenda, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale, ritenuta non accoglibile l’eccezione di improcedibilità formulata d difesa appellante, sul rilievos , sendo i fatti avvenuti nell’anno 2019, ne derivava l’applicabilit ratione temporis, della disciplina della prescrizione, ha altresì respinto la richiesta volt ottenere la declaratoria di proscioglimento per totale vizio di mente dell’imputato, alla luce conclusioni, nel senso della parziale imputabilità, rassegnate dal perito sul punto.
Ha altresì rigettato la richiesta di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, dell’assenza di elementi a sostegno, osservando la Corte che non erano ravvisabili i presupposti per aderire a tale, seppure generica, indicazione.
Ha interposto ricorso per cassazione il difensore, articolando due motivi impugnazione, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. c proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. pr pen., violazione di legge in riferimento all’art. 603 cod. proc. pen. per la dedotta lesio diritto di difesa, non avendo la parte avuto modo di svolgere la discussione davanti alla Corte appello.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, respinta la questione avanz via preliminare dalla difesa in ordine alla improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’ar bis cod. proc. pen., aveva omesso di dare la parola alle parti affinché procedessero all discussione, dando lettura del dispositivo di conferma del provvedimento impugnato e così incorrendo in una nullità generale a regime intermedio.
Tale incedere avrebbe provocato un effettivo vulnus al diritto di difesa dell’appellante, avendole impedito di illustrare, a sostegno della richiesta di riconoscimento della causa di punibilità per la particolare tenuità del fatto, ragioni e motivi ulteriori circa l’applicabi 131-bis cod. pen., ciò che, in tesi, sarebbe dovuto avvenire durante la discussione orale, all’uo richiesta davanti alla Corte.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 606 lett. proc. pen., lamentando carenza di motivazione in merito alle risultanze processuali relative al richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Assumendo la carenza motivazionale sul punto, evidenzia che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli indici elen nella disposizione, per contro obliterati dal giudice di appello che ne ha tralasciata la valutaz essendosi limitata la sentenza ad affermare che la difesa non aveva sviluppato alcun motivo a supporto dell’istanza, di talché ha reso impossibile la valutazione delle effettive ragion diniego, nonostante non ricorresse alcuna delle preclusioni di cui all’art. 131-bis, co secondo, cod. pen.
Conclude con la richiesta di annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
1.1. La difesa ricorrente si duole della mancata discussione al cospetto della Corte appello, eccependo la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e facendo rilevare che, conseguenza di tale vizio, ne sarebbe conseguito concreto nocumento al diritto di difesa dell’imputato, tradottosi nell’omesso accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 131-bis pen.
Premesso che il riferimento all’art. 603 cod. proc. pen. va inteso all’art. 602 cod. proc. pen., il Collegio osserva che dall’esame del verbale – necessario e possibile in ragione de natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 22009201) – dell’udienza tenutasi davanti alla Corte di appello, emerge come sia stato dato de regolare costituzione delle parti, procedendosi, quindi alla discussione, come previsto dall’ 602, comma 3, cod. proc. pen., di seguito avendo le parti rassegnate le rispettive condusioni conformemente al richiamato art. 523 cod. proc. pen., disciplinante il dibattimento in pri grado.
All’esito di tale fase processuale, il Pubblico ministero ha chiesto la conferma de sentenza di primo grado e la difesa appellante ha eccepito l’improcedibilità dell’azione penale.
Ciò posto, ove l’appellante avesse inteso avanzare, se e in quanto ammissibili, ulterio richieste, avrebbe dovuto dare conto di eventuali domande subordinate, che invece non risultano essere state avanzate.
La scansione processuale appare perfettamente coerente con la disciplina del codice di rito, non ravvisandosi, quindi, alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, parte la potuto svolgere le proprie conclusioni.
Risulta, inoltre, che la Corte territoriale abbia preso in esame i motivi di appello, t la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del rivelandosi infondata, anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva, atteso che la motivaz della sentenza, integralmente confermando la decisione di primo grado, intende fare rinvio all ragioni poste a fondamento del diniego di riconoscimento della causa di esclusione della punibili de qua agitur.
Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo.
1.2. Analogamente affetto da manifesta infondatezza si rivela il secondo motivo di ricorso
In proposito, il Collegio osserva come, in ordine alle mancate ragioni dell’inapplicabi dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale, pur apprestando una motivazione molto sintet abbia precisato che non erano ravvisabili i presupposti «per aderire a tale, seppur generic indicazione», addivenendo alla integrale conferma della sentenza appellata.
Ci si trova di fronte ad una ipotesi di cd. doppia conforme, posto che, articolata secon linee logico-giuridiche concordanti, la motivazione della sentenza di primo grado si salda con decisione di appello, formando un corpo motivazionale unitario (cfr., tra le molte, Sez. 2 37925 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01): ne consegue che le argomentazioni, più ampiamente sviluppate nell’ambito della decisione di primo grado, debbono intendersi richiamate nella lo integralità dalla pronuncia di appello.
Quanto affermato assume pregnanza laddove, con la pronuncia del Tribunale, è stata esclusa l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla luce delle specifiche caratteristiche dell’impiego del coltello a fini minatori – avendo l’imputato brandito l’arma al cospetto astanti, tra cui numerosi bambini -, in modo da seminare il panico tra i presenti e così tene una condotta pericolosa ed a vocazione potenzialmente offensiva, tutti profili motivaziona implicitamente fatti propri dalla decisione che ha confermato la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», disponendo che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2024.