Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/07/1993
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
Letto indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la rilevato
ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art.
388, comma terzo, cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza
impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato che, alla luce delle risultanze emerse, non poteva che ritenersi che i vistosi danni riportati all’appartamento di
cui al capo di imputazione fossero stati arrecati nei momenti immediatamente precedenti al suo rilascio e che gli stessi fossero del tutto imputabili alla ricorrente, unico soggetto ad avere la comprovata disponibilità dell’immobile e su cui gravava l’onere di conservazione del bene, proprio in virtù del suo status di soggetto titolare del potere gestorio e della disponibilità del medesimo);
considerato che anche il secondo motivo, con cui la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è reiterativo della medesima doglianza sollevata in appello e correttamente disattesa in ragione delle modalità di attuazione dell’illecito e della gravità dello stesso, incompatibili con l valutazione di particolare tenuità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025