Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo è subordinato a precisi presupposti e a una rigorosa valutazione da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti di applicabilità di tale causa di non punibilità e le conseguenze di un ricorso formulato in modo generico.
I Fatti del Caso: Il Reato di Evasione e l’Appello
Il caso in esame trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione della Corte d’Appello di Catania, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa era incentrato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta, nel complesso, non fosse sufficientemente grave da meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e le Ragioni di Diritto
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 10851/2025, ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi: la genericità del motivo di ricorso e la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito.
La Genericità del Motivo di Ricorso
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato come il motivo addotto dal ricorrente fosse formulato in termini generici. In altre parole, l’imputato non ha contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza confrontarsi criticamente con le ragioni del diniego esposte dalla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale impedisce alla Cassazione di esaminare il merito della questione, portando a una pronuncia di inammissibilità.
La Corretta Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha inoltre sottolineato che la decisione del giudice di secondo grado era giuridicamente corretta e priva di vizi logici. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere frammentaria, ma deve scaturire da un’analisi congiunta di tutti gli indicatori previsti dalla norma. La Corte d’Appello aveva correttamente considerato tutti gli elementi rilevanti – la condotta, il danno causato e il grado di colpevolezza – giungendo alla conclusione motivata che, nel caso specifico, non sussistessero i presupposti per escludere la punibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è correttamente fondato quando deriva da una valutazione complessiva degli indicatori normativi. La Corte territoriale, con argomenti coerenti e logici, aveva escluso che il fatto potesse essere qualificato come tenue. Di fronte a una motivazione completa e non manifestamente illogica, il ricorso in Cassazione che non individua vizi specifici ma si limita a sollecitare una diversa valutazione del merito risulta, per sua natura, inammissibile. La Corte, citando un precedente (Sez. 6, n. 35195 del 3/05/2022), ha confermato che l’esame di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza evidenzia due aspetti cruciali. In primo luogo, l’importanza di formulare ricorsi specifici e non generici, che si confrontino analiticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso, affidato all’apprezzamento del giudice di merito, il quale deve considerare in modo sinergico tutti gli aspetti della vicenda. La decisione di non punibilità non è un automatismo, ma l’esito di un bilanciamento che, se correttamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici evidenti. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se è generico, cioè non specifica i motivi di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, ma si limita a richiedere un nuovo esame dei fatti.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questo caso?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello, con una valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione, ha escluso la sussistenza dei presupposti. La decisione si è basata su un’analisi congiunta della condotta, del danno e della colpevolezza, ritenendo che il fatto non fosse di minima entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10851 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10851 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AUGUSTA il 15/12/1992
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 171/RG 36035
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi indicata per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo dedotto non sia consentito in questa sede perché generico e disatteso dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogici quanto il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stato f correttamente sulla fattispecie concreta e all’esito di una valutazione congiunta de indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza (Sez. 6, n. 35195 3/05/2022, Rv. 283731), come risulta alle pagg. 1 e 2 della motivazione, con argomenti coerenti e logici;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025