Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e la valutazione del giudice di merito assume un peso decisivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di rimettere in discussione l’analisi fattuale già compiuta.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dal D.Lgs. 14/2017. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da rientrare pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento del reo non è abituale.
Il Ricorso e la Doglianza Principale
L’unico motivo di ricorso si concentrava esclusivamente sulla richiesta di applicare il beneficio della non punibilità. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non qualificare il fatto come di lieve entità, ignorando elementi che, a loro dire, ne dimostravano la scarsa offensività. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione del fatto, diversa e più favorevole all’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Confini tra Merito e Legittimità
I giudici hanno chiarito che la valutazione circa la sussistenza della particolare tenuità del fatto è una questione di merito, riservata in via esclusiva al giudice che analizza le prove e ricostruisce i fatti (primo e secondo grado). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato il diniego del beneficio, evidenziando due elementi ostativi cruciali:
1. Le reiterate violazioni analoghe: la condotta dell’imputato non era isolata, ma si inseriva in un contesto di ripetute infrazioni della stessa natura.
2. La particolare intensità del dolo: l’intenzione criminale era stata valutata come particolarmente grave.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituiscono una motivazione congrua e sufficiente a giustificare la decisione, rendendo insindacabile la scelta del giudice di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Quando la decisione del giudice di merito sulla particolare tenuità del fatto è sorretta da una motivazione logica e giuridicamente corretta, essa diventa definitiva e non attaccabile in sede di legittimità.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della palese inammissibilità del suo ricorso.
Perché il ricorso basato sulla particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti (giudizio di merito), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità).
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità nel merito?
I giudici di merito hanno negato il beneficio della particolare tenuità del fatto sulla base di due elementi specifici: le reiterate violazioni analoghe commesse dal soggetto e la particolare intensità del suo dolo (cioè della sua intenzione criminale).
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9500 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/05/2000
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’arti° comm 2 D.Igs.14/2017, deducendo, con unico motivo, mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della partico tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto dell ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferim alle reiterate violazioni analoghe, ritenute ostatve, nonché alla partico intensità del dolo.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 co proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente