Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, i confini della sua applicazione e le modalità per contestarne il diniego sono spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, i giudici di secondo grado non avevano correttamente valutato gli elementi che dimostravano la minima offensività della sua condotta, escludendo a priori l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Il ricorso si concentrava, dunque, sulla necessità di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, al fine di evidenziare profili di tenuità che, secondo la difesa, erano stati ingiustamente trascurati.
La Questione Giuridica: I Limiti del Ricorso sulla Particolare Tenuità del Fatto
La questione centrale sottoposta alla Corte di Cassazione riguardava i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione compiuta dal giudice di merito in relazione alla particolare tenuità del fatto. In altre parole, la Corte era chiamata a stabilire se fosse possibile, in sede di Cassazione, rimettere in discussione l’analisi fattuale che aveva portato la Corte d’Appello a negare il beneficio.
Il ricorso, infatti, non contestava un errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza impugnata, ma proponeva un’interpretazione alternativa delle prove, finalizzata a dimostrare la tenuità dell’offesa. Questo approccio si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un giudizio sulla corretta applicazione della legge (ius constitutionis) e non sui fatti (ius litigatoris).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente si risolvessero in un “tentativo non consentito di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie”.
La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva specificamente vagliato i profili di offensività della condotta e aveva motivatamente escluso la possibilità di ricondurre il fatto nell’ambito dell’art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata, pertanto, risultava adeguatamente motivata sul tema, senza presentare vizi di “manifesta illogicità o contraddittorietà”.
In assenza di tali vizi, che sono gli unici a poter essere censurati in sede di legittimità, la pretesa del ricorrente di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti si configura come un’istanza inammissibile. La Corte di Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello, logicamente argomentato, del giudice di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio consolidato: l’apprezzamento sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto è una valutazione di merito, riservata ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è viziata da un errore di diritto o da una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o inesistente.
Di conseguenza, un ricorso che si limiti a proporre una diversa interpretazione delle prove, senza individuare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con estrema precisione, focalizzandosi sui profili di legittimità e non su argomentazioni puramente fattuali. Per l’imputato, implica che le possibilità di ottenere il riconoscimento di tale beneficio si giocano quasi interamente nei primi due gradi di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la gravità di un reato per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, l’ordinanza stabilisce che un ricorso che mira a una semplice “rilettura nel merito” delle prove per dimostrare la minima offensività del fatto è inammissibile. La valutazione dei fatti spetta ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto deciso nell’ordinanza, quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel giudicare la particolare tenuità del fatto?
Il ruolo della Corte di Cassazione non è stabilire se un fatto sia di particolare tenuità, ma verificare che la decisione del giudice di merito (come la Corte d’Appello) sia stata motivata in modo logico, coerente e senza contraddizioni. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente se questa è ben argomentata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44278 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44278 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si risolve in un tentativo non consentito di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie volte a valorizzare i profili d minima offensività che, invero, sono stati specificamente vagliati dal giudice d’appello che ha motivatamente escluso che il fatto potesse ricondursi nell’ambito dell’art. 131-bis cod.pen. ;
ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul tema, non potendosi ravvisare gli estremi della manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
Il Presidente NOME COGNOME