Particolare Tenuità del Fatto: il Potere Discrezionale del Giudice
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità della pena. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessa affidata al giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo potere discrezionale, stabilendo i criteri per una motivazione valida che ne escluda l’applicazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in sostanza, due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un errato giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata.
I Motivi del Ricorso e la valutazione sulla particolare tenuità del fatto
Il ricorso si fondava su due pilastri principali.
La Richiesta di Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Il primo motivo contestava la decisione della Corte di merito di non riconoscere la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso presentava tutte le caratteristiche per rientrare in questa speciale causa di non punibilità. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione “congrua e non illogica” per giustificare la loro decisione, ritenendo assente la particolare tenuità.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Recidiva
Il secondo motivo di ricorso criticava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Anche questo punto è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, procedendo a una riduzione della pena, aveva implicitamente già riconosciuto la prevalenza delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa sulla manifesta infondatezza del primo motivo e sull’inammissibilità del secondo per genericità e mancato confronto con la decisione impugnata.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza offrono importanti spunti interpretativi sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ribadisce che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Tale valutazione deve tenere conto dei criteri indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale, quali le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
La Cassazione, citando precedenti sentenze (tra cui la nota sentenza Tushaj delle Sezioni Unite), chiarisce che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi previsti, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti più rilevanti per la sua decisione. L’importante è che la motivazione si concentri sulle forme concrete del comportamento, sulla sua gravità e sul “bisogno di pena” che ne consegue, evitando di ricorrere a mere “clausole di stile”.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio chiave: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un’espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato attraverso una motivazione logica e adeguata, ancorata ai fatti specifici del caso. Un ricorso in Cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza attaccare specificamente la coerenza logica della motivazione, è destinato all’inammissibilità. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi concreta e non astratta della condotta per determinare se essa meriti o meno la sanzione penale.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice, attraverso una valutazione discrezionale basata sui criteri dell’art. 133 c.p. (modalità della condotta, colpevolezza, danno), ritiene che il fatto non sia di minima offensività e che sussista un concreto “bisogno di pena”.
Cosa deve motivare il giudice per negare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve fornire una motivazione congrua e non illogica, indicando gli elementi specifici del caso ritenuti rilevanti per la decisione. Non è necessaria una disamina di tutti i parametri, ma è indispensabile evitare motivazioni generiche o clausole di stile.
Perché un motivo di ricorso sulla comparazione delle circostanze può essere dichiarato inammissibile?
Può essere dichiarato inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d’Appello, riducendo la pena, aveva già implicitamente riconosciuto la prevalenza delle attenuanti, e il ricorrente non ha contestato questo specifico ragionamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 594 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 594 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterati doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilit prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutaz complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli r rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del gi correttamente esercitati nel caso di specie;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze; segnatamente la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contesta, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione posta a base della decisione sul trattamento sanzionatorio che implicitamente ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche procedendo alla riduzione della pena (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/2025