Particolare Tenuità del Fatto: No al Beneficio con Precedenti Penali
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per il reato di evasione, che lamentava la mancata concessione di tale beneficio, ribadendo due principi fondamentali: l’impossibilità di rivalutare le prove in sede di legittimità e il peso determinante dei precedenti penali del reo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il suo comportamento integrasse un’offesa di lieve entità.
L’Analisi della Corte e la particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato l’inammissibilità del ricorso. Gli Ermellini hanno sottolineato che il motivo presentato dal ricorrente non era volto a denunciare un errore di diritto, ma a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e degli elementi di fatto. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di fungere da ‘terzo grado’ di giudizio nel merito.
Inoltre, la Corte ha specificato che le doglianze erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice d’appello, il quale aveva fornito una motivazione adeguata e giuridicamente ineccepibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una motivazione chiara e lineare. La sentenza d’appello impugnata è stata considerata immune da vizi, in quanto basata su un’analisi completa delle istanze difensive e su un apparato motivazionale solido. Il giudice di merito aveva correttamente individuato gli elementi che ostacolavano il riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto. Nello specifico, la decisione si basava su due pilastri:
1. L’obiettiva gravità dell’offesa: Il comportamento dell’imputato non è stato ritenuto così lieve da poter essere considerato trascurabile ai fini della punibilità.
2. I precedenti penali del ricorrente: Aspetto cruciale della decisione è stata la valorizzazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, alcuni dei quali erano anche specifici, ovvero relativi a reati della stessa indole. Questo dato è stato interpretato come indicativo di una tendenza a delinquere e non di un comportamento occasionale, condizione invece necessaria per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
In sostanza, la Corte ha confermato che la presenza di una storia criminale significativa, specialmente se caratterizzata dalla reiterazione di condotte illecite, è un fattore decisivo che impedisce di qualificare il comportamento come espressione di una criminalità meramente occasionale e, di conseguenza, di applicare il beneficio della non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza che il giudizio di Cassazione non è la sede per ridiscutere l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. Sul piano sostanziale, la decisione consolida l’orientamento secondo cui la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto deve tenere in debita considerazione la personalità del reo, desunta anche dai suoi precedenti penali. Un passato criminale, soprattutto se specifico, è un elemento che, secondo la Corte, osta al riconoscimento del beneficio, indicando una non occasionalità della condotta. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per ottenere la particolare tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso che mira a una nuova valutazione delle fonti probatorie è inammissibile. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti nel merito.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo l’ordinanza, elementi ostativi al riconoscimento del beneficio sono l’obiettiva gravità dell’offesa e la presenza di plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, in particolare se si tratta di precedenti specifici per reati della stessa natura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
considerato che la sentenza di appello è sorretta da un adeguato esame delle istanze difensive e da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio; nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l’obiettiva gravità dell’offesa, nonché i plurimi precedenti penali – anche specifici – del ricorrente;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024