Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e segue criteri ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso presentato per ottenerne l’applicazione, soprattutto quando i giudici di merito hanno già fornito una motivazione adeguata per il diniego.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un cittadino condannato in Corte d’Appello per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il comportamento tenuto non era così grave da meritare una condanna penale, e i giudici avrebbero dovuto riconoscere la lieve entità dell’offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato dal ricorrente non sollevava una questione di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti. Questo tipo di riesame, definito “nel merito”, è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”.
In sostanza, il ricorrente cercava di convincere la Cassazione a reinterpretare i fatti in modo più favorevole, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Particolare Tenuità del Fatto e Valutazione del Giudice di Merito
L’ordinanza sottolinea come la sentenza della Corte d’Appello fosse adeguatamente motivata. I giudici di merito avevano infatti negato il beneficio dell’art. 131 bis sulla base di due elementi specifici e ostativi:
1. Le modalità della condotta: Il comportamento tenuto dall’imputato è stato ritenuto non compatibile con la nozione di “tenuità”.
2. I precedenti penali: La presenza di precedenti penali a carico del ricorrente è stata considerata un altro fattore decisivo per escludere il beneficio.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse corretta e fondata su argomenti giuridici solidi, rendendo il ricorso una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono prevalentemente di natura procedurale. Il ricorso è inammissibile perché è riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese e perché sollecita una rivalutazione delle fonti di prova, estranea al giudizio di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è logicamente argomentata e priva di vizi di legge. La sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato perché, nel caso specifico, le modalità della condotta e i precedenti dell’imputato impedivano di considerare il fatto come di “particolare tenuità”.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Quando un giudice di merito nega l’applicazione della particolare tenuità del fatto fornendo una motivazione logica e basata su elementi concreti (come i precedenti penali o la gravità della condotta), il ricorso che si limita a contestare tale valutazione senza evidenziare un errore di diritto è destinato all’inammissibilità. Per l’imputato, ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (un giudizio di merito), attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, riproponeva questioni già correttamente valutate e respinte dal giudice precedente.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio della particolare tenuità del fatto basandosi su due elementi specifici: le modalità con cui era stata posta in essere la condotta e la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che il motivo, con cui il ricorrente, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341 bis cod. pen., ha censurato l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito;
osservato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio. Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta e i precedenti penali del ricorrente;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024