Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di procedura penale: la possibilità di sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione della particolare tenuità del fatto. Questo principio, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, permette di escludere la punibilità per reati di lieve entità. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precise regole procedurali che, se non rispettate, possono precluderne l’efficacia, come dimostra il caso in esame.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato, condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Secondo la difesa, i fatti contestati erano di minima gravità: l’uomo era stato trovato a brevissima distanza dalla propria abitazione, essendosi semplicemente “attardato” nei pressi di casa dopo la scadenza del permesso di allontanamento. Inoltre, non aveva incontrato persone pregiudicate e non aveva mai violato in precedenza le prescrizioni della misura cautelare. Sulla base di questi elementi, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione e la particolare tenuità del fatto
Nonostante le argomentazioni difensive, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della sussistenza o meno della tenuità del fatto, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale, rivelatosi decisivo. La Corte ha infatti rilevato che la questione relativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non era mai stata sollevata nei motivi di appello presentati alla Corte territoriale.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nel disposto dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce un principio di preclusione: non è possibile dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli già enunciati nei gradi di merito. La Corte ha chiarito che questa regola si applica pienamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Poiché l’art. 131-bis era già in vigore al momento della sentenza d’appello, la difesa avrebbe dovuto sollevare la questione in quella sede. Non avendolo fatto, ha perso la possibilità di farlo valere davanti alla Corte di Cassazione. Inoltre, i giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: il giudice di merito non ha l’obbligo di valutare d’ufficio l’eventuale applicabilità della norma sulla tenuità del fatto se non vi è una specifica richiesta da parte dell’imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un importante monito sulla strategia difensiva. La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente formulata nel corso del giudizio di merito, preferibilmente già in primo grado o, al più tardi, con i motivi di appello. Attendere di arrivare in Cassazione per sollevare per la prima volta tale questione si traduce in una sicura dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La sentenza sottolinea come le regole procedurali non siano meri formalismi, ma presidi essenziali che scandiscono le fasi del processo e delimitano l’ambito del giudizio di legittimità.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che non è possibile se la norma era già in vigore al momento della sentenza d’appello e il motivo non è stato sollevato in quella sede, in applicazione del principio di preclusione processuale.
Il giudice è obbligato a valutare la particolare tenuità del fatto anche se non richiesta dall’imputato?
No, la sentenza chiarisce che, in assenza di una specifica richiesta della parte, il giudice di merito non ha alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla sussistenza della causa di non punibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione dagli arres domiciliari);
Considerato che il ricorso di NOME COGNOME deduce, con un motivo unico, errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rilevabile anche d’uffic richiesta in sede di discussione, configurabile perché l’imputato fu rinvenut brevissima distanza dall’abitazione da cui era autorizzato ad allontanarsi fino 11:30 – sicché si sarebbe attardato semplicemente nei pressi della propr abitazione -; non incontrò pregiudicati; non era già incorso nell’inosservanza de prescrizioni imposte dalla misura;
rilevato che la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. dedotta nei motivi di appello, non può essere eccepita per la prima volta cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sen impugnata, e che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifi richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusion della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773
Rilevato che, nel caso di specie, l’art. 131-bis cod. pen. era già vigen momento della pronuncia della sentenza impugnata (il 18/12/2024) e il motivo non risulta dedotto in appello;
Ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
GLYPH