La Particolare Tenuità del Fatto: Limiti e Inammissibilità del Ricorso
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, il suo accesso non è automatico e richiede una valutazione rigorosa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui motivi che possono portare a dichiarare inammissibile un ricorso basato su tale causa di non punibilità, specialmente in casi di diffamazione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) emessa dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice d’appello, che confermava una precedente decisione. L’imputata, ritenendo la propria condotta di lieve entità, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità del motivo presentato e la sua manifesta infondatezza. Con questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte ha articolato le ragioni della sua decisione, fornendo chiarimenti essenziali sull’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla qualità degli argomenti difensivi e sulla corretta interpretazione dei criteri valutativi previsti dalla legge.
La Genericità e Non Specificità del Motivo di Ricorso
Il primo profilo di criticità riscontrato dalla Corte è la genericità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’imputata si era limitata a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice d’appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che contestino puntualmente le ragioni della decisione impugnata, e non una semplice reiterazione di difese già ritenute infondate.
La Manifesta Infondatezza e la Valutazione Complessa
Oltre alla genericità, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato nel merito. La Corte ha ricordato che, secondo il “diritto vivente” consolidato (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite Tushaj del 2016), il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto.
Il giudice deve considerare, ai sensi dell’art. 133, comma 1, del codice penale:
1. Le modalità della condotta: come il reato è stato commesso.
2. Il grado di colpevolezza: l’intensità del dolo o il livello della colpa.
3. L’entità del danno o del pericolo: le conseguenze concrete della condotta illecita.
Inoltre, a seguito delle modifiche legislative (d. lgs. 150/2022), la valutazione si estende anche alla condotta successiva al reato. Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva già evidenziato la non occasionalità della condotta, un elemento che osta all’applicazione della causa di non punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico, ma l’esito di un’attenta e complessiva ponderazione da parte del giudice. Chi intende far valere tale istituto in sede di legittimità deve formulare un ricorso specifico, che si confronti criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, e non limitarsi a riproporre argomenti generici. La non occasionalità del comportamento si conferma un indice di gravità che, nella maggior parte dei casi, preclude il riconoscimento della particolare tenuità, sottolineando che l’istituto è pensato per fatti veramente marginali e sporadici.
Quando un ricorso basato sulla particolare tenuità del fatto è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente (il giudice d’appello), senza contestare in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi considera il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta che tiene conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da essa, dell’entità del danno o del pericolo e, dopo le recenti riforme, anche della condotta successiva al reato.
La non occasionalità della condotta impedisce l’applicazione della causa di non punibilità?
Sì, secondo l’orientamento della Corte, la non occasionalità della condotta è un elemento che evidenzia una maggiore gravità del fatto e, come sottolineato nella sentenza impugnata nel caso di specie, tende a escludere la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31518 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31518 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino – in funzione di giudice di appello confermato la condanna della stessa per il reato di cui all’art. 595 pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione d legge in relazione all’art. 131-bis cod. peri., è generico perché fondat argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenut infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Inoltre, e è manifestamente infondato, oltre che generico, posto che, per il diri vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità r una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 comma 1 c pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da es desumibile e dall’entità del danno o del pericolo (Sez U. n. 13681 d 25/02/2016Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condot successiva al reato (laddove la sentenza impugnata ha tra l’alt evidenziato la non occasionalità della condotta, cfr. pag. 4 della sente impugnata); Ritenuto che i rilievi sopra evidenziati non risultano superati da argomenti esposti nella memoria difensiva versata in atti; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.