Particolare Tenuità del Fatto: Inapplicabile con Condotte Reiterate e Vittime Vulnerabili
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito importanti principi sia in materia processuale che sostanziale, chiarendo i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la reiterazione delle condotte e la vulnerabilità della vittima siano elementi ostativi al riconoscimento di tale beneficio, confermando la necessità di un’analisi rigorosa del caso concreto. Approfondiamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Due individui ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li vedeva condannati. I ricorsi si basavano principalmente su due motivi. Il primo, sollevato da uno solo degli imputati, riguardava un presunto vizio di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che a suo dire sarebbe stata effettuata irregolarmente al difensore anziché presso il domicilio eletto. Il secondo motivo, comune a entrambi, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su una valutazione netta di entrambi i motivi di ricorso, ritenuti infondati e generici.
Il rigetto delle eccezioni processuali
Riguardo al primo motivo, relativo alla presunta nullità della notifica, la Corte ha evidenziato due criticità insuperabili. In primo luogo, l’eccezione era stata sollevata per la prima volta solo in sede di conclusioni nel giudizio d’appello, risultando quindi tardiva. In secondo luogo, l’eccezione è stata giudicata del tutto generica, poiché non indicava gli elementi di fatto specifici su cui si basava. La Corte ha inoltre osservato, a scanso di equivoci, che la notifica del decreto di citazione in appello era stata regolarmente eseguita direttamente nelle mani dell’imputato.
Particolare tenuità del fatto e condotte reiterate
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso. Gli ermellini hanno qualificato come generica la doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I ricorrenti, infatti, non si erano confrontati adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso il beneficio in modo esaustivo. La Corte territoriale aveva messo in luce elementi decisivi, quali il carattere reiterato delle condotte e il fatto che fossero state poste in essere ai danni di un soggetto in condizioni di minorata difesa, ossia particolarmente vulnerabile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e lineare. Le eccezioni procedurali, per essere prese in considerazione, devono essere tempestive e specifiche; non possono essere sollevate in modo generico e in fasi avanzate del processo. Per quanto riguarda il merito, la Corte ribadisce un principio consolidato: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo. La sua applicazione richiede una valutazione complessiva che tenga conto non solo della lieve entità del danno, ma anche delle modalità della condotta e del grado della colpevolezza. La reiterazione del comportamento illecito e l’approfittare della vulnerabilità della vittima sono considerati indici di una gravità tale da superare la soglia della ‘particolare tenuità’, rendendo la punizione necessaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. Sul piano processuale, conferma il rigore con cui devono essere formulate e presentate le eccezioni di nullità. Sul piano sostanziale, rafforza l’interpretazione secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto deve essere olistica. Non basta guardare al singolo episodio, ma è necessario considerare il contesto, la ripetitività delle azioni e le condizioni della persona offesa. La tutela dei soggetti più deboli emerge come un criterio fondamentale che osta al riconoscimento di benefici quando il reato si inserisce in un quadro di prevaricazione persistente.
Quando un’eccezione sulla regolarità di una notifica può essere dichiarata inammissibile?
Secondo questa decisione, un’eccezione di questo tipo è inammissibile quando viene sollevata tardivamente, come ad esempio solo nelle conclusioni del giudizio di appello, e quando è formulata in modo generico, senza specificare gli elementi di fatto su cui si fonda.
La particolare tenuità del fatto può essere applicata se le condotte sono reiterate?
No, l’ordinanza chiarisce che il carattere reiterato delle condotte è un elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché indica un’offesa non episodica.
La condizione di vulnerabilità della vittima (minorata difesa) ha un peso nella valutazione della tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha specificato che agire nei confronti di un soggetto in condizioni di minorata difesa è un elemento che impedisce l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., poiché aggrava la condotta e la rende incompatibile con il requisito della particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce nei confronti di COGNOME nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che sarebbe stata effettuata irregolarmente ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. al difensore nonostante l’elezione di domicilio, non è consentito poiché l’eccezione è stata sollevata solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello e risulta del tutto generica in quanto neppure indica gli elementi di fatto su cui è fondata;
rilevato che la notifica del decreto di citazione in appello è stata eseguita a mani proprie dell’imputato;
che il secondo motivo con cui si lamenta nell’interesse di entrambi i ricorrenti il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod.pen. è generico poiché non si confronta con la esaustiva motivazione resa dalla Corte che ha evidenziato il carattere reiterato delle condotte poste in essere nei confronti di un soggetto in condizioni di minorata difesa, quali elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente