Particolare Tenuità del Fatto: Inammissibile il Ricorso Generico
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Esso consente di escludere la punibilità per reati che, sebbene formalmente costituiti, risultano di minima offensività. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è automatico e il suo diniego deve essere contestato in sede di impugnazione con motivi specifici e non generici. Con l’ordinanza n. 29842/2024, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso che lamentava la mancata applicazione dell’istituto senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Caso: Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidando le sue doglianze a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso in Cassazione e l’abitualità della condotta
Nel suo ricorso, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato il difetto di abitualità della condotta, uno dei presupposti ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello avrebbe errato nel negare il beneficio senza un’adeguata considerazione di questo specifico aspetto.
La Decisione della Suprema Corte e la valutazione della particolare tenuità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. La decisione della Corte si fonda su una chiara interpretazione dell’ambito applicativo dell’art. 131-bis c.p. e dei doveri di specificità del ricorso.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che l’art. 131-bis c.p., pur prevedendo ipotesi specifiche in cui l’offesa non può essere considerata tenue (come l’abitualità del comportamento), lascia al giudice di merito un ampio potere di valutazione. Questa valutazione non è arbitraria, ma deve avvenire sulla base dei parametri generali indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; intensità del dolo o grado della colpa).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse, in modo ragionevole, escluso la particolare tenuità del fatto basandosi non su un singolo elemento, ma su ‘plurimi e concludenti indicatori’. Il ricorso dell’imputato, invece, è stato giudicato del tutto silente su tali indicatori, limitandosi a una critica astratta e generica sul tema dell’abitualità, senza mai confrontarsi con il nucleo argomentativo della decisione impugnata. Questa carenza ha reso il motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione che intenda contestare il diniego della particolare tenuità del fatto non può limitarsi a enunciazioni di principio o a critiche parziali. È necessario che l’impugnazione analizzi e contesti punto per punto le specifiche ragioni addotte dal giudice di merito per escludere il beneficio. La genericità e la mancata aderenza alle motivazioni della sentenza impugnata conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso basato sulla particolare tenuità del fatto è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare in modo astratto la mancata applicazione dell’istituto, omettendo di contestare i concreti indicatori su cui il giudice ha fondato la sua decisione di escludere la tenuità del fatto.
La sola assenza di abitualità del comportamento è sufficiente per ottenere il beneficio della particolare tenuità del fatto?
No. Sebbene l’abitualità sia una causa ostativa, la sua assenza non garantisce automaticamente l’applicazione del beneficio. La valutazione finale spetta sempre al giudice, che deve considerare tutti i parametri dell’art. 133 del codice penale per determinare se l’offesa sia effettivamente di particolare tenuità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Questo avviene a meno che il ricorrente non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in tema di diniego della particolare tenuità del fatto, per non avere la sentenza valutato il difetto d abitualità della condotta.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità e la manifesta infondatezza del motivo.
L’art. 131-bis, cod. pen., prevede specifiche ipotesi in cui l’offesa non può ritenersi di particolare tenuità (tra cui l’abitualità del comportamento), rimettendo pur sempre al giudice, al di fuori di esse, la relativa valutazione, la quale deve avvenire sulla base dei parametri dell’art. 133, cod. pen..
Così ha fatto la sentenza impugnata, che ha ragionevolmente escluso la particolare tenuità della condotta dell’imputato sulla base di plurimi e concludenti indicatori (vds. pagg. 5 s.), sui quali il ricorso tace del tutto.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.