Particolare Tenuità del Fatto: Inammissibile il Ricorso se l’Abitualità del Reato non è Contestata
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, il suo accesso è subordinato a requisiti precisi, la cui assenza può non solo portare al rigetto della richiesta, ma anche all’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità del motivo di ricorso, specialmente quando non affronta l’ostacolo dell’abitualità della condotta, ne determini l’improcedibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per una serie di reati contro il patrimonio, nello specifico un furto consumato e un tentato furto, aggravati dalla recidiva e unificati dal vincolo della continuazione. La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di condanna, rigettando le richieste della difesa.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel non applicare tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione sulla tenuità del fatto, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso “del tutto astratto”, “conclamatamente indeterminato ed aspecifico”.
In sostanza, il ricorrente si era limitato a invocare il proprio buon comportamento processuale come elemento a favore della concessione del beneficio, senza però confrontarsi con la vera ragione del diniego da parte della Corte d’Appello.
La Ratio Decidendi: l’Abitualità del Reato come Ostacolo Insormontabile
Il cuore della decisione dei giudici di merito, la cosiddetta ratio decidendi, risiedeva nell’accertata “abitualità delle condotte predatorie” dell’imputato. Dagli atti processuali emergeva, infatti, che l’individuo era gravato da numerosi precedenti penali specifici, ovvero per delitti contro il patrimonio.
Secondo la legge, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l’autore del reato è un delinquente abituale, professionale o per tendenza, o quando ha commesso più reati della stessa indole. La presenza di plurimi precedenti specifici, quindi, costituiva un presupposto ostativo all’applicazione dell’istituto, rendendo irrilevante ogni altra valutazione sul comportamento processuale o sulla minima entità del danno.
Le Motivazioni
La Cassazione ha spiegato che un ricorso è inammissibile quando le argomentazioni sviluppate sono generiche e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, nonostante i suoi precedenti, la sua condotta non potesse essere considerata “abituale” ai fini dell’articolo 131-bis. Invece, ha semplicemente ignorato questo punto cruciale, basando il suo ricorso su argomenti non pertinenti alla ratio decidendi della Corte d’Appello.
Questo vizio procedurale, ovvero la mancanza di un concreto e specifico confronto con le ragioni della decisione impugnata, ha reso il ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico e criticare puntualmente gli errori di diritto presenti nella motivazione della sentenza precedente. Ignorare la ratio decidendi e proporre argomenti astratti o irrilevanti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza impugnata, concentrandosi sui veri nodi giuridici che ne hanno determinato l’esito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato vago e generico. Il ricorrente non ha contestato specificamente la ragione principale per cui la Corte d’Appello aveva negato il beneficio, ovvero la sua abitualità a commettere reati contro il patrimonio.
Qual è l’elemento che impedisce l’applicazione della particolare tenuità del fatto in questo caso?
L’elemento ostativo è l'”abitualità delle condotte predatorie” dell’imputato. La presenza di plurimi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio configura una condizione di abitualità che, per legge, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa significa che un ricorso deve confrontarsi con la ‘ratio decidendi’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a presentare argomentazioni generiche, ma deve analizzare e criticare in modo puntuale il ragionamento giuridico centrale (la ‘ratio decidendi’) su cui si fonda la decisione che si intende impugnare. Omettere questo confronto rende il ricorso inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 22/11/1992
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624, comma 1, e 99 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Novara il 21, 23 e 24 marzo 2020) e 56 e 624, comma 1, cod. pen. (capo B, fatto commesso in Novara il 30 dicembre 2019);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che il ricorrente si è limitato ad invocare a sostegno della concedibilità del beneficio il b comportamento processuale tenuto senza, nulla argomentare in ordine alla ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l’abitualità delle condotte predatorie da lui stesso poste in essere (risultando, egli, gravato da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio), costitu presupposto ostativo all’applicazione dell’esimente (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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