Oltraggio e particolare tenuità del fatto: la decisione della Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), specialmente in relazione a reati come l’oltraggio a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino, confermando la sua condanna e stabilendo principi chiari sulla discrezionalità del giudice di merito nel valutare la gravità della condotta e la pericolosità sociale dell’imputato.
I fatti del processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. In seguito alla conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta non fosse così grave da escludere tale beneficio.
2. Il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto ingiustificato.
L’imputato, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare sia la gravità del suo comportamento sia la sua idoneità a beneficiare della sospensione della pena.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando come le ‘gravi modalità della condotta’ fossero un elemento ostativo al riconoscimento del beneficio.
La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’art. 131-bis c.p. non è un automatismo. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva che tenga conto non solo del danno o del pericolo cagionato, ma anche delle modalità concrete dell’azione. Se queste sono particolarmente gravi, offensive o spregiudicate, il fatto non può essere considerato ‘tenue’, anche se il danno patrimoniale è nullo o esiguo.
Sospensione condizionale e prognosi di pericolosità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e coerente. I giudici di merito avevano formulato una ‘prognosi negativa’ sulla futura condotta del ricorrente, ritenendo probabile che commettesse altri reati.
Questa prognosi si basava non solo sui precedenti penali, ma anche sulle modalità specifiche del reato commesso, considerate indicative di una ‘accresciuta pericolosità’ dell’imputato. La Cassazione ha inoltre precisato un punto giuridico importante: la valutazione per la sospensione condizionale è diversa da quella per l’esclusione della recidiva. Mentre la recidiva si concentra su presupposti formali (precedenti condanne), la prognosi per la sospensione è una valutazione più ampia e sostanziale sul futuro comportamento della persona, basata su tutti gli elementi disponibili.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo punto, ha confermato che la Corte d’Appello, con una motivazione immune da vizi logici, aveva legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nel ritenere le gravi modalità della condotta ostative al riconoscimento della tenuità dell’offesa. Per quanto riguarda il secondo punto, la motivazione con cui era stata negata la sospensione condizionale è stata giudicata non illogica. La prognosi negativa sulla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati era ben fondata sulla valutazione del fatto specifico e dei precedenti, elementi che indicavano un’accresciuta pericolosità sociale. La Corte ha distinto nettamente questa valutazione da quella relativa alla recidiva, che persegue finalità diverse.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce la centralità della valutazione discrezionale del giudice di merito nell’applicazione di istituti come la particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena. La decisione finale non può prescindere da un’analisi concreta e approfondita delle modalità del fatto e della personalità dell’imputato. Le ‘gravi modalità della condotta’ possono, da sole, essere sufficienti a escludere che un reato sia considerato ‘tenue’. Allo stesso modo, una prognosi negativa sulla futura condotta, se logicamente motivata, giustifica pienamente il diniego della sospensione della pena, confermando l’importanza di bilanciare i benefici di legge con le esigenze di prevenzione e sicurezza sociale.
Perché il ricorso è stato respinto riguardo alla particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha ritenuto, con motivazione considerata logica dalla Cassazione, che le ‘gravi modalità della condotta’ dell’imputato fossero un ostacolo insuperabile per riconoscere l’offesa come di particolare tenuità.
Qual è la ragione del diniego della sospensione condizionale della pena?
La sospensione è stata negata perché i giudici di merito hanno formulato una prognosi negativa, ritenendo probabile che l’imputato potesse commettere altri reati. Questa previsione era basata sia sulle modalità del fatto per cui è stato condannato, sia sui suoi precedenti penali, che insieme indicavano una sua ‘accresciuta pericolosità’.
La valutazione per la sospensione della pena è la stessa di quella per la recidiva?
No. L’ordinanza chiarisce che si tratta di due valutazioni distinte. Quella sulla recidiva mira a verificare un presupposto specifico, mentre quella per la sospensione condizionale della pena è una valutazione più ampia sulla probabilità che l’imputato si astenga dal commettere futuri reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 5671/24 NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., sono inammissibi quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c pen., la Corte d’appello, nell’esercizio del suo potere discrezionale e motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenut ostative ad un giudizio di tenuità dell’offesa le gravi modalità della condotta;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo, con cui si contesta l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, risulta non illogica l motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva in ordine all’astensione del ricorrente dalla commissione d ulteriori reati, non ponendosi tale motivazione in contrasto con quella relati all’esclusione della recidiva, che mira a valutare un presupposto divers afferente alla valutazione del fatto oggetto del giudizio – per le modalità de stesso e alla luce dei precedenti penali – come espressivo di un’accresciut pericolosità dell’imputato;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024.