Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione e i Limiti della Valutazione del Giudice
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Tuttavia, la sua applicazione è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14544/2024) offre un’importante chiave di lettura sui criteri che il giudice deve seguire per negarne il riconoscimento e sulle conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver visto la propria condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era incentrato sulla motivazione con cui i giudici di merito avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, violando così i principi che regolano l’istituto.
La Decisione della Corte e il Principio della Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo “manifestamente infondato”. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra sulla correttezza del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che i giudici di secondo grado avevano fornito argomenti corretti e sufficienti per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., rendendo di fatto il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore dell’ordinanza risiede in un’importante precisazione metodologica. La Corte di Cassazione ha ribadito che, per valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve fare riferimento ai criteri indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale (gravità del reato, desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, dall’intensità del dolo o dal grado della colpa).
Tuttavia, e questo è il punto cruciale, la Corte ha specificato che non è necessaria una “disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti”. È sufficiente, ai fini di una motivazione corretta, che il giudice indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per giustificare la propria decisione di negare il beneficio. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato il proprio diniego su argomenti logici e giuridici ritenuti sufficienti dalla Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare la discrezionalità motivata del giudice di merito. Si afferma il principio secondo cui, di fronte a elementi palesemente ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto, il giudice non è tenuto a un’analisi parcellizzata e pedissequa di ogni singolo criterio previsto dalla legge. Ciò snellisce il processo decisionale e rafforza la validità delle sentenze che, pur in modo sintetico, espongono chiaramente le ragioni del diniego. Per gli avvocati, ciò significa che un ricorso basato su una presunta “incompleta” analisi dei criteri dell’art. 133 c.p. ha scarse probabilità di successo se la decisione impugnata poggia su fondamenta logiche e giuridiche solide, seppur concentrate su pochi, ma decisivi, aspetti.
Quando un ricorso per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è ritenuto manifestamente infondato, ovvero quando la corte di merito ha già negato l’applicazione della norma con argomentazioni logiche e giuridiche corrette.
Per negare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti per giustificare la decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l’applicazione con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3);
che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità pe particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio s tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 13 primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di 1:utti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indlicazione di quelli ritenuti rilevan (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.