Particolare tenuità del fatto: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e le modalità con cui viene richiesto in sede di impugnazione sono soggette a rigidi requisiti procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14454/2024) ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di L’Aquila per il reato di evasione. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze concrete del reato erano tali da renderlo di minima gravità, giustificando così l’applicazione della norma di favore.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio di Diritto
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione – ovvero se il fatto fosse o meno di particolare tenuità – ma si concentra esclusivamente sui vizi procedurali del ricorso stesso. Questo aspetto è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Vizio di Genericità del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non si confrontasse minimamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre la propria tesi senza criticare specificamente le ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano già escluso l’applicabilità della particolare tenuità del fatto. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato, non una semplice riaffermazione della propria posizione.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il secondo, e altrettanto cruciale, motivo di inammissibilità è legato alla natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ricorrente, implicitamente, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito. Tale operazione è preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice della legittimità (cioè della corretta applicazione della legge) e non del merito. Non può, quindi, riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché, da un lato, era generico, non avendo dedotto alcunché di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontava. Dall’altro, tendeva a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti. Questa duplice carenza ha reso l’esame del merito della questione impossibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, specialmente se basato su valutazioni di merito come la particolare tenuità del fatto, deve essere redatto con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente sostenere che il fatto sia tenue; è necessario dimostrare che la sentenza impugnata abbia commesso un errore di diritto o abbia espresso una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nell’escluderla. In assenza di una critica mirata e pertinente, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso per particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non contestava specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, e perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività non permessa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può valutare se un reato è di particolare tenuità?
La Corte di Cassazione non può valutare autonomamente i fatti per stabilire se un reato è di particolare tenuità. Il suo compito è verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e ha motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 28797/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di evasione);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non per particolate tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivament confrontano (cfr., pag. 4), e, dall’altra, perché tende a sollecitare una diversa va prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.