Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti per sollevare tale questione in sede di legittimità, specialmente quando non è stata eccepita nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Dall’Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini, che comminava all’imputato la sola pena pecuniaria dell’ammenda. La difesa proponeva appello, ma, in conformità con la legge processuale, tale impugnazione veniva convertita in un ricorso diretto per cassazione. La normativa, infatti, prevede che le sentenze che applicano unicamente una pena pecuniaria siano impugnabili direttamente dinanzi alla Suprema Corte.
Il Motivo del Ricorso e la Particolare Tenuità del Fatto
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la minima offensività del reato commesso e, di conseguenza, proscioglierlo da ogni accusa. La difesa sosteneva che tale valutazione dovesse essere compiuta anche d’ufficio dal giudice.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La decisione si basa su un principio procedurale fondamentale: la questione della particolare tenuità del fatto non era mai stata sollevata dall’imputato durante il giudizio di merito. Di conseguenza, il ricorrente non poteva lamentare in sede di legittimità una mancata applicazione che non aveva mai richiesto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che, sebbene il giudice abbia il potere di rilevare ex officio la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, un eventuale vizio di motivazione su questo punto deve essere dedotto in Cassazione in modo specifico. Non è sufficiente una generica lamentela.
Il ricorrente, per ottenere un annullamento della sentenza, avrebbe dovuto sviluppare “specifiche censure alla motivazione dalle quali possa desumersi il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo d’ufficio”. In altre parole, doveva indicare con precisione gli elementi fattuali e giuridici che avrebbero dovuto imporre al giudice d’appello di applicare l’art. 131-bis c.p., dimostrando così la “decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale”.
Poiché tali argomentazioni specifiche mancavano completamente nel ricorso, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. A seguito di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nel proporre un’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale per la difesa tecnica: ogni eccezione e richiesta deve essere tempestivamente formulata nel corso del processo di merito. Affidarsi a un potenziale rilievo d’ufficio da parte del giudice è una strategia rischiosa e, come dimostra questo caso, spesso perdente. Per contestare in Cassazione la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è indispensabile non solo che vi siano i presupposti sostanziali, ma anche che il ricorso sia costruito con argomentazioni precise e dettagliate, capaci di evidenziare un chiaro errore logico-giuridico nella decisione impugnata. In assenza di ciò, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte chiarisce che se la questione non è stata sollevata nei gradi di merito, il ricorso in Cassazione, per non essere inammissibile, deve contenere censure specifiche e dettagliate che dimostrino il vizio di motivazione del giudice precedente nel non averla rilevata d’ufficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non si può escludere una sua colpa nel presentare il ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché un appello può essere convertito in ricorso per cassazione?
L’appello viene convertito in ricorso per cassazione quando l’impugnazione è proposta contro una sentenza che ha inflitto la sola pena pecuniaria dell’ammenda. Per questo tipo di sentenze, la legge prevede come unico mezzo di impugnazione il ricorso diretto alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2690 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in SENEGAL il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’appello va convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell’ammenda;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato perché la stessa non è stata invocata nel giudizio né, in questa sede, sono sviluppate specifiche censure alla motivazione dalle quali possa desumersi il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo d’ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. Si è, infatti, affermato che «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160);
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.