Particolare Tenuità del Fatto: Il Ricorso Deve Essere Specifico
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo processuale è fondamentale, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile perché privo della necessaria critica specifica alla decisione impugnata.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, non veniva trovato presso la propria abitazione durante un controllo delle forze dell’ordine. L’uomo faceva rientro solo in un secondo momento, dopo essere stato prontamente avvisato dalla madre della presenza dei militari. In tale circostanza, l’imputato non forniva alcuna valida giustificazione per la sua assenza.
La Corte d’Appello confermava la condanna, ritenendo non applicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso in Cassazione e la particolare tenuità del fatto
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la condotta del suo assistito avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito dell’art. 131-bis c.p., con conseguente esclusione della punibilità.
Il ricorso, tuttavia, non superava il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. La critica mossa alla sentenza di secondo grado è stata giudicata generica e non sufficientemente argomentata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come esso non fosse “scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. In altre parole, la difesa non aveva contestato in modo specifico e puntuale le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva escluso la tenuità del fatto.
La decisione di secondo grado aveva, infatti, chiaramente motivato la sua scelta, sottolineando come l’impossibilità di riconoscere la tenuità derivasse proprio dalle modalità della condotta. Il fatto che l’imputato fosse rientrato solo perché avvisato dalla madre dimostrava una sostanziale indifferenza verso la misura restrittiva e non una violazione di lieve entità. Il ricorso si limitava a riproporre la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza smontare il ragionamento logico-giuridico della Corte territoriale.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di Cassazione: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi, ma deve contenere una critica specifica e argomentata dei punti della decisione che si intende contestare. In assenza di tale specificità, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente precisi e non meramente assertivi, specialmente quando si invoca un istituto come la particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non conteneva una critica specifica e analitica delle motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre genericamente la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali elementi hanno portato la Corte d’Appello a escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha ritenuto che il fatto non fosse tenue perché l’imputato, assente durante un controllo, era rientrato solo dopo essere stato avvisato dalla madre della presenza dei militari, senza fornire alcuna giustificazione per la sua condotta.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
esaminato l’unico motivo del ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che a pag.2-3, evidenzia l’impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto, risultando gli atti che COGNOME, a seguito di controllo da parte delle forze dell’ordine, non era rinvenuto all’interno della propria abitazione e faceva rientro solo perchè prontamente avvisato dalla madre alla presenza dei militari. In tale circostanza, per altro, l’imputato non forniva alcuna giustificazione in ordine alla propria condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigli e COGNOME tensore COGNOME