Particolare tenuità del fatto: i limiti alla valutazione della Cassazione
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema penale, escludendo la sanzione per fatti di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 33095/2025) chiarisce i confini del sindacato di legittimità su tale valutazione, ribadendo la propria funzione di giudice del diritto e non del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta rientrasse nei parametri previsti dalla norma. La Corte territoriale, tuttavia, aveva già escluso tale beneficio, ritenendo il fatto tutt’altro che tenue.
La Decisione della Cassazione e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di procedere a una nuova e autonoma valutazione dei fatti.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la valutazione sulla sussistenza o meno della particolare tenuità del fatto è una prerogativa esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tale valutazione, basata su elementi fattuali come le modalità della condotta e l’intensità dell’intento criminale, può essere censurata in Cassazione solo se affetta da “evidenti vizi logici”, ovvero da una motivazione palesemente contraddittoria o inesistente. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente, il ricorso è stato respinto.
Le Motivazioni della Sentenza
Scendendo nel dettaglio, le motivazioni dell’inammissibilità si radicano nella solidità del ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva escluso la tenuità del fatto basandosi su due elementi cruciali:
1. L’intensità del dolo: Il giudice di merito ha desunto una particolare intensità dell’intento criminoso dall'”arbitrarietà dell’allontanamento”. Questo indica che la condotta non è stata occasionale o superficiale, ma frutto di una decisione ponderata e contraria ai doveri imposti.
2. La gravità del fatto: La condotta non solo non era attenuata, ma risultava aggravata dalla finalità specifica dell’allontanamento, ovvero acquistare sostanze stupefacenti. Questo fine ha conferito al fatto una gravità oggettiva incompatibile con il beneficio richiesto.
La Cassazione ha concluso che queste considerazioni costituiscono apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità se, come in questo caso, non presentano illogicità manifeste. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale. Non è sufficiente un semplice dissenso con la valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare un vizio specifico nella motivazione, un’evidente illogicità che ne mini la tenuta. Questa decisione, dunque, serve da monito: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è saldamente ancorata al giudizio di merito, e il ricorso per Cassazione su questo punto deve essere fondato su critiche precise e pertinenti alla logica della decisione, non su una diversa interpretazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la valutazione sulla particolare tenuità del fatto spetta al giudice di merito. In assenza di evidenti vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, la Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Quali elementi hanno portato a escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha escluso il beneficio basandosi sulla particolare intensità del dolo, desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento, e sulla gravità del fatto, aggravato dalla finalità di acquistare sostanze stupefacenti. Questi elementi sono stati ritenuti incompatibili con una minima offensività della condotta.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, determinata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33095 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33095 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il 03/03/1988
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14718/25
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento e per la gravità del fatto non attenuata ma al contrario aggravata dall’essersi allontanato per acquistare della sostanza stupefacente, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 15 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente