Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 18/02/1962
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo, con il quale il ricorrente COGNOME COGNOME invoca in sede di legittimità l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non richiesl:o in sede di appell è inammissibile ex art. 606, comma 3, 609 cod. proc. pen.
La sentenza di appello è stata emessa dopo le modifiche all’istituto effettuate dalla cd. riforma Cartabia che però, tenuto conto dei limiti edittali del delitto e art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non hanno inciso sull’applicabilità dell’istituto nel caso de quo.
Pertanto, va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione delle Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901).
Ne consegue che la questione doveva essere proposta in appello con richiesta di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Il motivo è comunque manifestamente infondato perché, come ribadito da Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 – 01, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta.
Il secondo motivo è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
Il motivo concerne il trattamento sanzionatorio che, però, è stato correttamente determinato in diritto ed è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle mmende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende.
Così deciso il 1 dicembre 2023.