Particolare Tenuità del Fatto: la Cassazione Fissa i Paletti per l’Applicazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44909/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel diritto penale: la particolare tenuità del fatto. Questa pronuncia offre importanti chiarimenti sui presupposti necessari per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e sull’attenuante del danno di speciale tenuità. L’ordinanza sottolinea il rigore con cui i giudici devono valutare tali istituti e la limitata sindacabilità delle loro decisioni in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato il diniego di tali benefici, incorrendo in vizi logici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti non solo generici, ma anche manifestamente infondati. La decisione si basa su principi consolidati in giurisprudenza, che vengono qui ribaditi con chiarezza. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità della decisione impugnata.
Le Motivazioni: Analisi della Particolare Tenuità del Fatto e del Danno Lieve
Le motivazioni della Corte offrono spunti fondamentali per comprendere i limiti e le condizioni di applicabilità dei due istituti giuridici al centro della controversia.
I Requisiti Cumulativi dell’Art. 131-bis c.p.
La Corte ha innanzitutto ricordato che, per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è indispensabile la sussistenza di entrambi i presupposti legali: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Questo significa che i due requisiti sono cumulativi e non alternativi. Di conseguenza, qualora il giudice di merito accerti l’assenza anche di uno solo di essi, la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. è da considerarsi correttamente motivata. Non è necessario, in tal caso, che il giudice proceda alla disamina di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dalla norma. La mancanza di un pilastro fa crollare l’intera struttura, rendendo superflua l’analisi del resto.
La Valutazione Discrezionale del Danno di Speciale Tenuità
Per quanto riguarda l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.), la Corte ha precisato che il suo riconoscimento presuppone un pregiudizio “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrisorio”. Tale valutazione non si limita al solo valore intrinseco del bene sottratto, ma deve considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
L’accertamento di tale tenuità rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione, se sorretta da una motivazione logica, coerente e priva di criticità, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito, ma serve a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida alcuni principi cardine del diritto penale e processuale. In primo luogo, essa ribadisce l’importanza di presentare ricorsi specifici e non generici, pena la dichiarazione di inammissibilità. In secondo luogo, chiarisce che la particolare tenuità del fatto è un beneficio concesso a condizioni rigorose e cumulative, la cui assenza, anche parziale, giustifica il diniego. Infine, conferma l’ampia discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione di circostanze come la tenuità del danno, limitando la possibilità di riforma in Cassazione ai soli casi di motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare le proprie argomentazioni difensive sulla dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge e sulla presenza di eventuali vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata.
Per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, devono sussistere entrambi i requisiti previsti dalla legge?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. L’assenza di anche uno solo di questi è sufficiente per negare l’applicazione della norma.
Il giudice è tenuto a esaminare tutti gli elementi di valutazione se manca uno dei presupposti per la tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte, laddove il giudice di merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata, e non è necessaria la disamina di tutti gli altri elementi di valutazione.
La valutazione sulla speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.) può essere contestata in Cassazione?
La valutazione sulla tenuità del danno rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale giudizio non può essere contestato in sede di legittimità (davanti alla Corte di Cassazione) qualora sia sorretto da una motivazione esente da criticità giustificative, ovvero logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PASTORANO il 05/06/1967
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 131-bis e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati;
che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto;
che, inoltre, quanto all’attenuante comune ex art. 62, n. 4, cod. pen., il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dal parte offesa, e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto, come nel caso in esame, da motivazione esente da criticità giustificative;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2024.