Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTELEPRE il 25/09/1965
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
l.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell’Il ottobre 2023 con NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed eu 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all’omessa concessione della causa di esclusione della punibilit particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto c motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Con riferimento all’invocata esclusione della punibilità per partico tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si as violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e n alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si rich pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisit modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati sec criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quel non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al ca concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice merito (cfr. pp. 2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto og esame nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il P.i.-nte