Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 27/01/1968
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 giugno 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 6 luglio 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine all’omessa concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Con riferimento all’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicat nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p. 3) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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