Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a COSENZA il 16/05/1982
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cosenza del 3 febbraio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di tentato furto aggravato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in giudizio di prevalenza sull contestata aggravante; violazione di legge in ordine all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la Corte di appello abbia ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui ha ritenuto di negare il riconoscimento dell’attenuant ex art. 62 n. 4 cod. pen. all’imputato in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principi espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio d comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini: Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01).
2.2. In ordine, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità de comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due
«indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, co pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con quest coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indica nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p. 4) per negare la possibilità di sussunnere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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