Particolare tenuità del fatto: due ostacoli insormontabili
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità di reati minori. Tuttavia, il suo accesso non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce due limiti invalicabili: la necessità di sollevare la questione nei gradi di merito e l’incompatibilità con la recidiva reiterata. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte era il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, quindi, chiedeva ai giudici di legittimità di applicare un beneficio che, come si vedrà, non aveva richiesto nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della tenuità del fatto contestato, ma si ferma a due rilievi pregiudiziali, uno di natura procedurale e l’altro di natura sostanziale, entrambi sufficienti a chiudere la porta alla richiesta del ricorrente. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Doppio Ostacolo per la particolare tenuità del fatto
La Corte ha fondato la sua decisione su un duplice e solido ragionamento giuridico, basato su principi consolidati sia nel codice di procedura penale sia nella giurisprudenza.
Il Vizio Procedurale: La Domanda Tardiva
Il primo ostacolo è di carattere procedurale. I giudici hanno evidenziato che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era stata formulata tra i motivi di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state precedentemente sottoposte al giudice del merito (in questo caso, la Corte d’Appello). Poiché la norma sulla particolare tenuità del fatto era già in vigore al momento del giudizio d’appello, l’imputato avrebbe dovuto avanzare la sua richiesta in quella sede. Non avendolo fatto, la sua doglianza è stata considerata tardiva e, quindi, inammissibile.
L’Ostacolo Sostanziale: La Recidiva Reiterata
Anche superando l’ostacolo procedurale, il ricorso sarebbe stato comunque respinto. La Corte ha richiamato la sua “monolitica giurisprudenza” secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata a chi sia stato dichiarato recidivo reiterato. La recidiva reiterata, infatti, è considerata un elemento sintomatico di una spiccata pericolosità sociale e di un’elevata colpevolezza dell’individuo. Queste caratteristiche sono intrinsecamente incompatibili con il giudizio di “particolare tenuità” dell’offesa richiesto dalla norma, che presuppone invece un comportamento non abituale e un’offesa minima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chiunque affronti un processo penale. In primo luogo, la strategia difensiva deve essere completa fin dai primi gradi di giudizio; ogni richiesta, inclusa quella relativa alla particolare tenuità del fatto, deve essere tempestivamente presentata al giudice di merito, poiché la Cassazione non può rimediare a tali omissioni. In secondo luogo, la presenza di una recidiva qualificata, come quella reiterata, costituisce una barriera quasi insormontabile per l’accesso a benefici come quello previsto dall’art. 131-bis c.p., riflettendo la severità dell’ordinamento verso chi manifesta una persistente inclinazione a delinquere.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, la questione deve essere sollevata nei gradi di merito precedenti, come l’appello. Presentarla per la prima volta in Cassazione rende il motivo di ricorso inammissibile, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La recidiva reiterata è compatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
No, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, la recidiva reiterata è un elemento sintomatico di una forte pericolosità sociale e di un elevato grado di colpevolezza, condizioni che impediscono l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d’appello di Bari
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Foggia il 15/05/1981
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di doglianza, con cui il ricorrente si duole d mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non appare consentito in sede di legittimità poiché, come risulta dal riepilo motivi di appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), non è s previamente richiesto il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità relativa questione non può essere contestata per la prima volta in cassaz ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se, co caso di specie, la disposizione in esame era già in vigore alla data deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Pol Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, NOME COGNOME Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 272789);
che, inoltre, vi è monolitica giurisprudenza in ordine alla questione seco cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto n essere resa oggetto di applicazione, in ipotesi di riconoscimento della rec
reiterata come quella contestata all’odierno ricorrente, figurando la stessa come un sintomatico elemento di forte pericolosità sociale dell’individuo a causa dell’elevato grado di colpevolezza che la stessa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.