Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30859 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/08/1979
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la Corte di appello ha indicato le ragioni ostat all’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. cod. pen., connesse al concreto coefficiente di offensività della condo espressiva dell’insensibilità dell’imputato al rispetto delle prescrizioni imp all’atto della sottoposizione alla misura di prevenzione;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, at all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che – nell’es l’episodicità della trasgressione, risoltasi, peraltro, nel ritardo di due presentazione alla P.G. – non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristi dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha forni giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pon linea di coerente continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richi tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto del valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie conc compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’ar comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quel ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 2665 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 2478 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 05/06/2025.