Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGRIGENTO il 01/12/1990
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha
Rilevato parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento in data 27
marzo 2024, nei confronti di NOME COGNOME riducendo la pena irrogata in quella di giorni quindici di arresto, per la contravvenzione di cui all’art. 76, comma
3, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, quale destinatario di foglio di via obbligatorio emesso dal questore della provincia di Agrigento in data 20 maggio 2019,
contravveniva all’ordine di non fare ritorno nel Comune di Agrigento, senza la preventiva autorizzazione del questore per la durata di anni tre.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME
(inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con vizio di inammissibile perché costituito da censura non consentita in questa
motivazione) è
sede perché versata in fatto e inerente al trattamento sanzionatorio, benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondata perché inerente ad asserito
difetto di motivazione che non si rinviene in base alla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e ss.).
Rilevato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni della ritenuta assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle complessive, concrete modalità di estrinsecazione del fatto, reputate – con ragionamento immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile nella presente sede (v. p. 4) – tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità dell’offesa.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente