Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME nato in Romania il 30/03/1973;
avverso la sentenza del 06/03/2024, della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte, contenti memoria di replica alle conclusioni del P.g., trasm mezzo p.e.c., in data 29/11/2024, dal difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME con le la difesa ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l’assoluta genericità del primo mot che non si confronta (sulla qualificazione giuridica del fatto di ricettazione contestato) puntuale motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a replicare le argomentazioni spese innanzi alla giurisdizione di merito e per la assoluta “novità” del secondo motivo, speso in t di mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
1.1. La difesa, con il primo motivo, deduce la violazione della legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la decisione impugnata (nella conformi verticale dei giudizi di merito) ha riconosciuto la penale responsabilità dell’odierno ricorren il delitto di ricettazione, senza tener conto della possibile diversa qualificazione, come fur fatto contestato quale ricettazione; ciò in virtù delle accertate modalità del fatto: i) modes cronologico tra spossessamento dell’apparecchio cellulare e rinvenimento dello stesso nella disponibilità dell’imputato; ii) contiguità spaziale tra luogo dello spossessamento e luog rinvenimento della res furtiva.
1.1.1. I vizi denunziati non trovano riscontro in sentenza. La Corte ha infatti escluso c fatto potesse qualificarsi in termini di furto, tenendo in piena considerazione le circostanz fatto, non incompatibili con la ricezione di una cosa già sottratta al legittimo deten valorizzando altresì il difetto di qualsivoglia indicazione dell’imputato nei sensi perorat difesa. Dell’amotio diretta del ricorrente non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (manc anche un embrione di confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016: . l’evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve esse infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella “non mediat riconducibilità della detenzione al furto…”). La dedotta “confusione nel coacervo del delitto presupposto” non trova pertanto fondamento, né storico, né logico, avendo peraltro la Corte di merito correttamente argomentato il proprio convincimento sulla base di elementi di fatt concreti ed indiscussi.
1.2. L’invocata causa speciale di esclusione della punibilità (art. 131 bis cod. pen.), p modestia dell’offesa recata con la condotta contestata, è stata dedotta per la prima volta co motivi di ricorso, ancorché, in ragione delle date delle decisioni di merito (23 giugno 2022 marzo 2024) fosse possibile sollecitare i giudici a valutare la ricorrenza della particolare t dell’offesa. La difesa non ha infatti invocato la possibilità di apprezzare la detta causa punibilità nemmeno con le conclusioni scritte depositate in appello in data 29 febbraio 2024, che consente di ritenere immune da vizi la decisione di merito e, al contempo, inammissibile motivo dedotto per la prima volta con i motivi di ricorso. In tema di esclusione della puni per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. può essere, infatti, dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui a 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove la disposizione fosse già in vigore alla data del deliberazione della sentenza impugnata; né sul giudice di merito grava, in difetto di una specif
richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibil (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282773-01). Già il 21 luglio 2020, infatti, la costituzionale, con sentenza n. 156, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 30) del 22 luglio 2 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, inserito 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia d non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lette della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l’applicazione della caus non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo di pena detentiva. Dunque, la causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto applicabile al reato di ricettazione circostanziato, previsto dal secondo comma (oggi quar dell’articolo 648 del codice penale, già prima della sentenza di primo grado e tanto a prescinde dalla novella approvata con D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
2.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte e la soluzione delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in form semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2024.