Particolare Tenuità del Fatto: No all’Assoluzione per Chi Porta un Coltello
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte illecite di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione attenta del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa causa di non punibilità, specialmente in relazione al porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Il caso esaminato riguarda un cittadino sanzionato per aver portato con sé, nascosto nei pantaloni, un coltello con una lama di 8 centimetri. La Corte Suprema ha confermato la decisione dei giudici di merito, escludendo che un simile comportamento potesse essere considerato di particolare tenuità.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975, ovvero il porto di oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello, pur riconoscendo una circostanza attenuante, riformava parzialmente la sentenza, rideterminando la pena in 1.000 euro di ammenda.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, le circostanze concrete non erano tali da giustificare una condanna, ma avrebbero dovuto portare a un proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputato, ma la blocca sul nascere per ragioni procedurali e sostanziali. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse, in realtà, un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, le argomentazioni proposte sono state considerate una mera riproposizione di censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello, incorrendo così nel vizio di aspecificità.
Le Motivazioni: Perché si Esclude la Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha convalidato il ragionamento della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve basarsi su elementi concreti e oggettivi. Nel caso di specie, due elementi sono stati decisivi:
1. Le modalità dell’azione: L’imputato circolava in pieno giorno portando un coltello con una lama di 8 cm nascosto nei pantaloni.
2. La natura dell’oggetto: Un coltello di tali dimensioni è un oggetto intrinsecamente capace di arrecare un’offesa significativa alla persona.
Alla luce di questi elementi, la Corte ha stabilito che la condotta non poteva essere qualificata come ‘particolarmente tenue’. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata ‘congruamente argomentata’ e, pertanto, non sindacabile in sede di Cassazione. Il tentativo del ricorrente di sollecitare una ‘rivisitazione di elementi fattuali’ si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e non a una nuova valutazione delle prove.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un diritto automatico ma il risultato di un’attenta ponderazione da parte del giudice di merito. Per i reati concernenti le armi o gli oggetti atti ad offendere, le circostanze concrete, come il luogo, l’orario e le caratteristiche dell’oggetto, assumono un peso determinante. Portare un coltello di dimensioni non trascurabili in un luogo pubblico è una condotta che, secondo la giurisprudenza consolidata, difficilmente può essere considerata di minima offensività. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di formulare ricorsi per Cassazione specifici e mirati alla violazione di legge, evitando di riproporre questioni di fatto già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione della particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete dell’azione, come portare un coltello con una lama di 8 cm in pieno giorno dentro i pantaloni, sono ritenute dal giudice non compatibili con una minima offensività del fatto.
Per quale motivo il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti, attività non permessa in sede di Cassazione, e perché riproponeva in modo generico (vizio di aspecificità) argomenti già correttamente respinti dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo una dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado – che lo aveva condanNOME per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, riconoscendo l’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, e rideterminando la pena per detto reato in C 1000 di ammenda;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Reggio Calabria con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che COGNOME circolava in pieno giorno con un coltello della lama di 8 cm. dentro i pantaloni; alla luce di tali elementi la Corte ha escluso, con motivazione congruamente argomentata e pertanto insindacabile in sede di legittimità, di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025