Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43583 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43583 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bologna, ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce quattro motivi di ricorso;
Viste le note scritte con le quali si chiede l’assegnazione del procedimento alla Sezione Prima;
ritenuti il primo motivo e il secondo motivo – con il quale il ricorren lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dell’attenuante del fatto di lieve enti manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalle dimensioni della lama e dalla circostanza pacifica che l’imputato lo ha commesso di notte e che, a tali argomenti, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità u diverso apprezzamento riservato al giudice del merito;
richiamato, sul punto, il principio di diritto – che qui si condiv e ribadisce – secondo cui «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 272242), poiché se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere, al contempo, considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925);
ricordato, quanto al terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cu motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicat nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) e che, al riguardo, la sentenza impugnata – diversamente da quanto indicato nel ricorso – ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, quali la gravità della condotta e la persona negativa del soggetto agente, del quale richiamata le quattordici precedenti condanne per i più svariati reati;
ritenuto, infine, manifestamente infondata la censura che vorrebbe ch giudice di merito avesse rinviato la propria decisione alla data di en vigore della legge Cartabia;
ritenuto, invero, che trattasi di ipotesi ben diversa da quella dell abolitio criminis (con riferimento alla quale si è ritenuta dalla giurispruden legittimità l’applicabilità, anche nel periodo di vacatio legis, delle disposizioni penali favorevoli), ove è lo stesso legislatore a prevedere espressamen differimento temporale dell’entrata in vigore del menzionato decreto legisla sulla base di una norma che, quindi, il giudice è tenuto ad applicare;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cos del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si sti equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente