Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3469 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 maggio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore del 12 settembre 2024, che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispeci di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a un recepinnento acritico delle argomentazioni del giudice di prime cure, omettendo una puntuale analisi critica dei motivi di appello e fornendo una risposta illogica alle doglianze difensive prospettanti l’irrilevanza penale della condotta.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. Si contesta alla Corte appello di aver fondato il diniego su un generico riferimento al numero di dosi ricavabili, omettendo di valutare gli ulteriori criteri indicati dalla giurisprudenza legittimità e di considerare l’assenza di elementi indicativi di una stabile attività spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso propone censure aspecifiche, estranee al sindacato di legittimità e, comunque, manifestamente infondate.
La doglianza del ricorrente si risolve, nella sua essenza, in una riproposizione dei medesimi argomenti già vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte di appello, senza un reale e specifico confronto critico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure dedotte in appello, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso. L’atto di impugnazione non può ignorare, infatti, le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata a un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ma ha offerto una autonoma e logica valutazione del compendio probatorio, confutando puntualmente la tesi difensiva. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come la destinazione allo spaccio fosse desumibile da una serie di “elementi univoci e convergenti”, quali il quantitativo, la suddivisione in dosi, il rinvenimento di parte della sostanza sulla persona e parte in abitazione, la disponibilità di materiale per il confezionamento e della somma di denaro. La Corte ha esplicitamente qualificato la lettura difensiva come una “evidente lettura atomistica dei predetti elementi, valutati in maniera isolata, al d fuori della doverosa valutazione d’insieme”.
A fronte di tale argomentata motivazione, che si salda con quella, del tutto conforme, del primo giudice, realizzando una c.d. “doppia conforme”, il ricorrente si limita a riproporre una mera “ricostruzione alternativa” della vicenda, fondata su una diversa e più favorevole lettura degli elementi di fatto (ad esempio, attribuendo il rinvenimento di bustine con residui a un precedente uso personale). Tale operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità, dove non è consentita una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente non assume carattere di inconfutabilità e non è in grado di dimostrare la manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto, con valutazione non sindacabile in questa sede, che il quadro indiziario fosse “grave ed univoco nel senso della destinazione allo spaccio”.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. con una motivazione congrua e priva di vizi logici, che si sottrae alle censure del ricorrente. Il diniego è stato ancorato a una valutazione complessiva del fatto, ritenuto non dotato di “minima offensività” in considerazione di plurimi indicatori. Si legge nella sentenza: “…tenuto conto del quantitativo d sostanza rinvenuta (pari complessivamente a 26,36 gr. di marijuana e 200 gr. di canapa), della contestuale detenzione sia di marijuana che di semi di canapa, delle singole dosi medie droganti ricavabili in ragione del principio attivo contenuto nello stupefacente (21), che inducono a ritenere che il COGNOME conducesse un’attività di piccolo spaccio che sia pure in forma rudimentale era stabilmente organizzata e tutt’altro che occasionale.”
Tale motivazione dimostra che i giudici di merito hanno compiuto quella valutazione complessa e congiunta richiesta dall’art. 131-bis c.p., tenendo conto
delle “modalità della condotta” e dell’entità del… pericolo”. La censura del ricorrente, secondo cui la Corte si sarebbe limitata a un generico riferimento alle dosi, è palesemente smentita dal tenore della sentenza, che valorizza una pluralità di elementi.
Va, inoltre, ricordato che, ai fini del diniego della causa di non punibilità, sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo degli indici-criterio previsti dalla norma, quali la particolare tenuità dell’offesa o la non abitualità de comportamento. La Corte territoriale, avendo ritenuto, con giudizio di merito insindacabile, che l’offesa non fosse di particolare tenuità, ha legittimamente escluso l’applicazione del beneficio. La circostanza che il ricorrente dissenta da tale valutazione attiene al merito e non integra un vizio deducibile in sede di legittimità.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025