Particolare Tenuità del Fatto: Limiti e Applicabilità in Caso di Minaccia Aggravata
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per minaccia aggravata e porto di pistola, seppur ad aria compressa, e offre spunti fondamentali per comprendere quando la gravità della condotta impedisce il riconoscimento di tale beneficio.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di una pistola ad aria compressa. La condotta contestata consisteva nell’aver puntato l’arma ad altezza d’uomo verso un’altra persona. L’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, lamentando principalmente due vizi della sentenza d’appello:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
L’imputato sosteneva che il fatto, nel suo complesso, fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse essere archiviato senza sanzioni penali.
L’Analisi della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno esaminato nel dettaglio le ragioni addotte dalla Corte d’Appello, confermandone la correttezza e la coerenza logico-giuridica.
La Gravità della Condotta come Causa Ostativa
Il primo e fondamentale motivo di rigetto riguarda la valutazione della gravità della condotta. Secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha correttamente motivato l’esclusione della particolare tenuità del fatto evidenziando la serietà intrinseca del comportamento dell’imputato. Aver minacciato una persona puntandole contro un’arma, anche se successivamente rivelatasi ad aria compressa, costituisce un’azione di per sé grave. Tale gravità è sufficiente a superare la soglia della tenuità richiesta dalla norma.
Il giudice di merito, una volta escluse le cause ostative previste dalla legge, ha un potere discrezionale nel valutare l’entità del fatto. In questo caso, la valutazione è stata ritenuta adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti e le Sue Conseguenze
La Corte ha inoltre sottolineato un altro aspetto rilevante. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per il reato di porto d’arma impropria (prevista dall’art. 4, comma terzo, l. 110/1975) costituisce un ulteriore elemento che impedisce di qualificare l’intero episodio come di particolare tenuità del fatto.
Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla base delle modalità dell’azione, della gravità dell’episodio e dell’assenza di ravvedimento, rafforza la valutazione complessiva di non tenuità del comportamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi concreta della condotta. I giudici hanno spiegato che la Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua e logica, esponendo le ragioni che, integrando la gravità del comportamento, escludono l’applicazione del beneficio. Il ricorso dell’imputato non si è confrontato adeguatamente con queste motivazioni, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza smontare l’impianto argomentativo della sentenza impugnata. La solidità delle argomentazioni dei giudici di merito, basate su elementi concreti come la modalità dell’azione e la sua gravità, è stata ritenuta sufficiente per giustificare sia il diniego dell’art. 131-bis c.p. sia quello delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cruciale: la particolare tenuità del fatto non è un automatismo applicabile a tutti i reati di modesta entità sanzionatoria. La valutazione deve tenere conto della gravità concreta della condotta e delle sue modalità di esecuzione. Un’azione come la minaccia con un’arma, percepita come reale dalla vittima, possiede una carica di offensività che impedisce di considerarla un fatto tenue. Questa ordinanza serve da monito: la discrezionalità del giudice nella valutazione della tenuità è ampia, ma deve essere ancorata a elementi concreti e oggettivi, e una condotta intrinsecamente grave non potrà beneficiare della causa di non punibilità, consolidando un orientamento giurisprudenziale rigoroso a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando la condotta, valutata dal giudice, presenta profili di gravità tali da non poter essere considerata ‘tenue’. Nel caso specifico, la minaccia con un’arma puntata ad altezza d’uomo è stata ritenuta una condotta grave che impedisce l’applicazione del beneficio.
La minaccia con una pistola ad aria compressa è considerata grave ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
Sì, la Corte ha confermato che la minaccia attuata con una pistola, anche se solo ad aria compressa, è idonea a integrare la gravità della condotta, escludendo così la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il mancato riconoscimento di altre circostanze attenuanti influisce sulla valutazione della particolare tenuità del fatto?
Sì. Secondo la sentenza, il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti specifiche (come la lieve entità nel porto d’arma) o generiche rafforza la valutazione di non tenuità del fatto, poiché indica che il giudice ha già escluso la presenza di elementi che possano mitigare la gravità complessiva del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4020 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4020 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso ia sentenza del 09/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato quella del Tribunale di Matera e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei recluslone per realz c minaccia aggravata e porto di una pistola ex art. 4 I, 110 del 1975;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha offerto una motivazione congrua e idonea, esponendo le ragioni che integrando la onvità della condotta – minaccia idonea perché con arma puntata ad altezza d’uomo, solo in un secondo momento accertata essere ad aria compressa – escludono l’applicazione della causa di non punibilità. Analoga motivazione è stata fornita dal Giudice di primo grado. Spetta al giudice, una volta rilevata l’assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull’entità dei fatto. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha for adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però adeguatamente confrontato, né con la circostanza che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4, comma terzo, I. 110 del 1975 relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di -!:}sn-.P punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi 131-bis cod. gen, (Sez. 1, rL 2D::73 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01). Anche
c)co GLYPH r chiami aia con -ipan;htà , fra continuazione e tenuità ex art. 131 -bis cod. pen. nonché -3La ncensuratelza deil’imputato, NOME quanto i diniego non si fonda sul primo profilo e inoltre il secondo argomento, a fronte della solida motivazione, non risulta disarticolante;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. O) ed e) coi nmc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen. – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. I Giudici di appello hann ampiamente motivato sul punto ed hanno escluso !a concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della modalità dell’azione criminosa, della gravità dell’episodio e cc assenza di un ravveaimente dell’imputato (si veda, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). Si tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l’indirizzo consolidato giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente fare riferimento, parte del giudice di merito;
Rievato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025