Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Esso consente di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali e la pericolosità sociale possano precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso: Violazione della Sorveglianza Speciale
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il ricorrente sosteneva che la sua condotta dovesse essere considerata non punibile per la particolare tenuità del fatto, chiedendo quindi l’annullamento della sentenza di condanna. La difesa mirava a ottenere una riconsiderazione del reato, sostenendo che l’offesa al bene giuridico protetto fosse minima.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione, pur denunciando formalmente una violazione di legge e un vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente per negare il beneficio della non punibilità.
Le Motivazioni: Perché la Particolare Tenuità del Fatto è Stata Negata?
La decisione della Corte si fonda su un’analisi approfondita della situazione personale e giudiziaria del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta dalla Cassazione, aveva evidenziato elementi ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
L’Importanza dei Precedenti Penali
Il primo elemento decisivo è rappresentato dai numerosi precedenti penali dell’imputato. La Corte ha sottolineato come una storia criminale significativa indichi un’inclinazione a delinquere che mal si concilia con il carattere episodico e non grave richiesto per la non punibilità. I precedenti, insieme alle violazioni del foglio di via e di altre misure di prevenzione, disegnano un quadro di abitualità nel comportamento illecito.
La Valutazione della Pericolosità Sociale
Strettamente collegato ai precedenti è il concetto di pericolosità sociale. La nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale non è stata vista come un episodio isolato e di scarso rilievo, ma come l’ennesima manifestazione della persistente pericolosità sociale del soggetto. In questo contesto, concedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe stato contraddittorio rispetto alla finalità delle misure di prevenzione, che mirano proprio a contenere tale pericolosità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la valutazione per l’applicazione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della personalità dell’autore. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e numerosi, e di violazioni di misure di prevenzione, costituisce un forte indicatore di una tendenza a delinquere che osta alla concessione del beneficio. La decisione conferma che il giudice deve considerare il comportamento non abituale come un requisito essenziale, la cui assenza, desumibile dalla storia criminale del reo, rende inapplicabile la causa di non punibilità.
Avere precedenti penali impedisce sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
No, non sempre, ma secondo l’ordinanza, numerosi precedenti penali e violazioni di misure di prevenzione sono elementi decisivi che, dimostrando una persistente pericolosità sociale e un comportamento non episodico, possono portare all’esclusione di tale beneficio.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse un errore di diritto, ma tentasse di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare la non punibilità?
La Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza precedente, che si basava su tre elementi principali: i numerosi precedenti penali dell’imputato, le varie violazioni del foglio di via e le misure di prevenzione già disposte, e ha interpretato la nuova violazione come manifestazione di una persistente pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. dando rilievo ai numerosi precedenti penali dell’imputato e delle varie violazioni del foglio di via e dell misure di prevenzione disposte nei suoi riguardi, di talché la nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale costituiva la manifestazione della sua persistente pericolosità sociale;
Considerato, quindi, che l’impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.