Particolare tenuità del fatto: quando la gravità del reato la esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, permettendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei criteri che possono portare a negare questo beneficio, anche quando l’imputato lo richiede.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I giudici di secondo grado avevano confermato la sua condanna, rigettando la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che i fatti a lui addebitati fossero di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure mosse dall’imputato non fossero dirette a contestare la corretta applicazione della legge, ma mirassero a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di Cassazione. Il ricorso, secondo la Corte, non si confrontava adeguatamente con il solido ragionamento della sentenza impugnata, ma si limitava a proporre una lettura alternativa degli elementi processuali.
Le Motivazioni: Analisi della Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha validato il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Per escludere la particolare tenuità del fatto, i giudici di merito avevano considerato una serie di elementi specifici, ritenuti indicativi di una gravità non trascurabile. In particolare, la valutazione ha tenuto conto di:
1. Numero e tipologia dei proiettili sequestrati: La quantità e la natura del materiale illecitamente detenuto sono state considerate un indice di pericolosità, suggerendo che l’atto potesse essere prodromico, ovvero preparatorio, alla commissione di reati più gravi contro la persona.
2. Precedente penale dell’imputato: La presenza di un precedente penale a carico dell’imputato ha pesato nella valutazione complessiva della sua condotta, ostacolando il giudizio di non abitualità del comportamento illecito.
3. Allarme sociale suscitato: Il fatto, per le sue caratteristiche, aveva generato un certo allarme nella comunità, un elemento che il giudice può considerare nel valutare l’offensività complessiva del reato.
La Cassazione ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata, logica e priva di vizi. Di fronte a un ragionamento così ben argomentato, il ricorso dell’imputato è apparso come un mero tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita a un’analisi astratta del reato, ma si estende a un esame concreto e complessivo della condotta, del contesto e della personalità dell’imputato. Elementi come la pericolosità intrinseca dei mezzi utilizzati, i precedenti penali e l’impatto sociale del reato sono tutti fattori determinanti che il giudice deve ponderare. La decisione conferma che, se la motivazione del giudice di merito è coerente e ben fondata, è molto difficile ottenere una riforma della decisione in Cassazione, la cui funzione non è quella di terzo grado di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione del diritto.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice, valutando complessivamente la situazione, rileva indici di una certa gravità. Nel caso di specie, sono stati considerati rilevanti il numero e la tipologia dei proiettili sequestrati, il precedente penale dell’imputato e l’allarme sociale suscitato dal fatto.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. dando rilievo al numero ed alla tipologia dei proiettili sequestrati che inducevano a ritenere il fatto di un certa gravità in quanto potenzialmente prodromico alla commissione di reati contro la persona, tenuto anche conto del precedente penale risultante a carico dell’imputato e dell’allarme sociale suscitato dal fatto;
Considerato, quindi, che l’impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.