Particolare tenuità del fatto: quando i precedenti penali la escludono
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, consentendo di non punire condotte illecite di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16581/2024) chiarisce due importanti limiti: la rilevanza del danno e l’abitualità del comportamento del reo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La difesa contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la condotta del proprio assistito rientrasse nei limiti previsti dalla norma.
Il motivo di ricorso e la non applicabilità della particolare tenuità del fatto
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta erronea valutazione dei giudici di merito, i quali avrebbero dovuto prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Secondo la tesi difensiva, il fatto contestato era di lieve entità e, pertanto, meritevole del beneficio della non punibilità.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa sulla manifesta infondatezza e sulla mancanza di specificità del motivo proposto. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale, la quale aveva già adeguatamente motivato le ragioni dell’esclusione del beneficio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha individuato due ragioni principali, logiche e giuridicamente corrette, che ostacolano l’applicazione della particolare tenuità del fatto nel caso di specie.
1. La Consistenza del Danno: Il primo elemento valorizzato è la non trascurabile entità del danno procurato alla persona offesa. L’art. 131-bis c.p. richiede che l’offesa al bene giuridico tutelato sia di particolare tenuità. Se il danno patrimoniale o non patrimoniale è significativo, viene a mancare uno dei presupposti essenziali per l’applicazione della norma.
2. L’Abitualità Ostativa: Il secondo e decisivo elemento è l'”abitualità ostativa” del comportamento dell’imputato. La Corte ha rilevato la presenza di una pluralità di precedenti penali specifici a carico del ricorrente. Questa pluralità di condotte illecite simili nel tempo configura un comportamento abituale, condizione che, per espressa previsione normativa, impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Non si tratta di un singolo scivolone, ma di una tendenza a delinquere che il legislatore ha inteso escludere dal perimetro del beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per chi commette reati, anche se di modesta entità. La valutazione del giudice deve essere complessiva e tenere conto non solo del fatto in sé, ma anche della personalità dell’autore e delle conseguenze concrete della sua azione. La presenza di un danno rilevante e, soprattutto, di un “curriculum criminale” specifico, sono indicatori chiari che la condotta non è un episodio isolato e di minima offensività, ma si inserisce in un contesto di abitualità che la legge non intende premiare con la non punibilità.
Quando può essere negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sulla base della decisione esaminata, può essere negata quando il danno causato alla vittima è di una certa consistenza e quando l’imputato ha una pluralità di precedenti penali specifici, che configurano un’abitualità nel commettere reati.
Avere precedenti penali esclude sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’ordinanza specifica che è la “pluralità di precedenti specifici” a determinare l'”abitualità ostativa”. Ciò suggerisce che non un qualsiasi precedente, ma una serie di reati della stessa indole, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 7, Ord. N. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2);
-che, in particolare, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità de fatto in ragione della consistenza del danno procurato alla p.o. ed ha rimarcato l’abitualità ostativa conseguente alla pluralità dì precedenti specifici che militano a carico del prevenuto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M’
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente