Particolare tenuità del fatto: Non basta un danno esiguo per la non punibilità
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Esso permette di escludere la punibilità per reati che, pur essendo formalmente illeciti, risultano concretamente di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta e complessa da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa valutazione, confermando che la sola assenza di un danno patrimoniale significativo non è sufficiente a integrare la causa di non punibilità.
Il Caso in Esame: False Dichiarazioni a Pubblico Ufficiale
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. L’imputato aveva fornito generalità non veritiere, commettendo un reato contro la fede pubblica.
L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione verteva proprio sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la condotta del proprio assistito avrebbe dovuto rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p., data la presunta scarsa gravità del comportamento.
L’Applicazione della particolare tenuità del fatto secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione di escludere l’applicazione dell’istituto.
Il fulcro del ragionamento risiede nel richiamo a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681/2016). Secondo tale principio, la valutazione sulla tenuità del fatto non può essere superficiale, ma deve consistere in un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Il giudice è tenuto a considerare i parametri indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale, ovvero:
1. Le modalità della condotta: come è stato commesso il reato.
2. Il grado di colpevolezza: l’intensità del dolo o il grado della colpa.
3. L’entità del danno o del pericolo: le conseguenze concrete della condotta illecita.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte di merito aveva ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di “minima offensività”. La sua motivazione è stata giudicata dalla Cassazione come completa, univoca e logica, e quindi non soggetta a censure in sede di legittimità. Sebbene l’ordinanza non entri nei dettagli fattuali, è chiaro che la valutazione negativa non si è basata sulla sola entità del danno (che in reati come questo può essere astratto), ma ha tenuto conto delle modalità complessive dell’azione e della colpevolezza dell’agente. La decisione di fornire false generalità a un pubblico ufficiale, a prescindere dalle conseguenze immediate, è stata ritenuta una condotta non trascurabile e, pertanto, non meritevole del beneficio della non punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un automatismo. La sua concessione è frutto di un giudizio discrezionale del giudice, ancorato a precisi parametri legali. L’assenza di un danno patrimoniale non implica di per sé la tenuità del fatto, specialmente quando la condotta lede beni giuridici importanti come la fede pubblica e la corretta attività della pubblica amministrazione. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza conferma che per invocare con successo l’art. 131-bis c.p., è necessario argomentare non solo sulla scarsità del danno, ma soprattutto sulla minima offensività della condotta nel suo complesso.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il fatto, pur a fronte di un danno esiguo, non viene ritenuto di “minima offensività”. La valutazione richiede un’analisi complessa che consideri le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del pericolo.
Quali criteri deve usare il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve effettuare una valutazione congiunta di tutte le peculiarità del caso, basandosi sui criteri dell’art. 133, primo comma, del codice penale: le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile da essa e l’entità del danno o del pericolo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1687 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1687 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( NOME DATA_NASCITA, NOME DATA_NASCITA, NOME COGNOME NOME DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente chiarito, con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, le ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 4), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fìni della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di merito – ritenendo che il fatto non potesse ritenersi di minima offensività – ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
Presidehte