Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29617 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 10.9.2021, aveva condannato NOME COGNOME alla pena (sospesa) ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 455, c.p., in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p., delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all’art. 175, c.p.
Con requisitoria scritta del 28.3.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con conclusione scritte del 3.4.2024 il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi in larga parte manifestamente infondati
Con particolare riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all’art. 131 bis, c.p., si osserva che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che il giudizio sulla tenuità dell’offesa, pur dovendo essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, c.p., tuttavia non richiede necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n.
55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).
Orbene la corte territoriale ha reso una motivazione assolutamente conforme a tali principi, evidenziando come la gravità del fatto per cui si procede, desunta, con logico argomentare, dalla circostanza che il valore delle banconote false detenute dall’imputato, essendo pari a 660,00 euro, non poteva ritenersi modesto, non consenta di ritenere il fatto stesso di particolare tenuità.
A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi difensivi non colgono platealmente il bersaglio, riducendosi a denunciare, peraltro del tutto genericamente, la mancata valutazione da parte della corte territoriale del fatto concreto nella sua reale portata offensiva, nonché il mancato apprezzamento delle modalità della condotta, dell’eseguità del danno o del pericolo concretamente recato dal soggetto agente, del grado della colpevolezza e dell’abitualità della condotta, laddove, come si è detto, la motivazione del giudice di appello appare del tutto conforme ai principi da tempo prevalenti nella giurisprudenza di legittimità.
Generici e tali da sollecitare una rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio non consentita in questa sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati, devono ritenersi i motivi articolati dal ricorrente in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con cui si denuncia un vuoto motivazionale, in cui, secondo il ricorrente, è caduta la corte territoriale, rifugiandosi in una mera clausola di stile.
Come è noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell’imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
A tali principi si è unifornnata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella gravità del fatto per cui si procede, desumibile dal numero e dal valore delle banconote false detenute (quindici banconote per un valore di 660,00 euro), l’ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo, con valutazione certo non manifestamente illogica né contraddittoria, che gli elementi rappresentati dall’appellante (la mancanza di precedenti penali; la giovane età e le disagiate condizioni di vita del prevenuto, peraltro non dimostrate), non fossero tali da prevalere sulla gravità del fatto.
Identiche considerazioni valgono in ordine al negato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 175, c.p.
Al riguardo giova rammentare che il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175, c.p., è fondato sul principio dell'”emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133, c.p., (cfr. Cass., Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813).
La corte territoriale ha fatto buon governo di tali princìpi, individuando proprio nella già indicata gravità della condotta l’ostacolo al riconoscimento dell’invocato beneficio, richiamando le valutazioni già espresse per non accogliere la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche, sicché, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sul punto, pur nella sua stringatezza, non appare né apparente, né manifestamente illogica.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15.4.2024.