Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7657 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in Albania il 05/07/1994
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo esame; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Torino, che ha insistito nell’annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 09/05/2024 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Torino emessa il 26/10/2020 con la quale NOME COGNOME a seguito di procedimento con rito abbreviato, era stato riconosciuto colpevole del reato di ricettazione di due autovetture e condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali eccepisce:
la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod pen., in riferimento all’affermazione di penale responsabilità sulla base di congetture, in mancanza di prove circa la disponibilità dei veicoli indicati nel capo di imputazione e la consapevolezza della loro provenienza furtiva;
l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell’art. 131bis cod. pen., formulata in sede di conclusioni, all’udienza del 9 maggio 2024.
Con memoria difensiva pervenuta il 9 gennaio 2025 sono stati precisati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non sono consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati.
3.1. Il primo motivo si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del giudizio sulla rilevanza degli atti acquisiti al processo in ragione del rito e, in particola dell’annotazione conclusiva delle indagini dei Carabinieri di Torino del 31 gennaio 2019, attestanti l’utilizzo da parte dell’imputato delle autovetture di provenienza delittuosa per commettere furti in abitazione: a tal fine, con argomentazioni plausibili, è stato evidenziato che il COGNOME, insieme ai complici, a seguito di servizi di osservazione, è stato sorpreso a bordo dei veicoli in oggetto (significativo in tal senso è stato ritenuto il rinvenimento di oggetti riconducibili ai furti, nel contes di un ampio disegno criminoso perpetrato sul territorio torinese sì che lo stesso imputato veniva tratto in arresto in flagranza di reato il 28 ottobre 2018 dai Carabinieri di Caselle).
La sicura identificazione da parte delle forze dell’ordine e la mancanza di credibili argomentazioni in ordine all’utilizzo di entrambi i mezzi, con soggetti coinvolti nei furti, ha consentito di ritenere sussistente il dolo di ricettazione.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata formulata in sede di conclusioni all’udienza del 9 maggio 2024 e non può considerarsi tardiva, in quanto relativa ad un istituto modificato dal d.lgs. 150/2022, entrato in vigore dal 31 dicembre 2022, successivamente, quindi, alla scadenza del termine per proporre appello alla sentenza di primo grado, emessa il 26/10/2020.
La corte territoriale non ha riscontrato tale istanza.
E per tale aspetto, astrattamente, è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame – sia pure in presenza di una giustificazione del mancato accoglimento desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione – qualora, come nel caso di specie, lo specifico motivo di impugnazione
non sia stato comunque registrato dalla Corte di appello (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, COGNOME in corso di massimazione).
Vero è, tuttavia, che il motivo risulta generico in quanto al ricorrente sono state negate le circostanze attenuanti generiche per “numerosissime condanne per furti in abitazione e anche per rapina che avrebbe giustificato la contestazione della recidiva qualificata”, evidenziandosi in tal modo l’abitualità nella condotta delittuosa che di per sé preclude l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen.; elemento con il quale la difesa non si confronta in termini critici al fine di sostenere, al contrari la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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