Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 049IEOU) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME (CODICE_FISCALE) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermat la sua condanna per la contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110 relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un martelletto rompivetr deduce tre motivi;
ritenuto il primo, con il quale censura il mancato riconoscimento dell’ipote di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1970, non cons siccome generico e riproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte della Corte territoriale che, sul punto, ha valorizz dimensioni dell’arma impropria, le modalità e circostanze di commissione del fatto, infine la personalità negativa del reo, gravato da precedenti giudiziar polizia (si veda sul punto Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242);
rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appel in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della partic tenuità del fatto, poiché la censura si pone in evidente contrasto co consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – con riferimento rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della puni per la particolare tenuità del danno -«il mancato riconoscimento della predet circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 1363 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), essendosi altresì precisato che «s fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al conte considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Se 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925);
ritenuta la doglianza concernente l’asserito immotivato diniego dell circostanze attenuanti generiche non consentita, siccome a-specifica; ribadi che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, l motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli ind nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessi dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899), osserva il Collegio come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all’assenza di elementi
a tal fine valorizzabili e, segnatamente, i numerosi precedenti penali e di pol oltre all’assenza di condotte evidenzianti resipiscenza;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che detta declaratoria segue la condanna de 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impug (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente