Particolare tenuità del fatto: La Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto per deflazionare il carico giudiziario e applicare un principio di proporzionalità, rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del comportamento complessivo dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 40984/2024) offre un importante chiarimento sui limiti di questo beneficio, specialmente in relazione a reati legati alla normativa sull’immigrazione.
Il Contesto del Caso: La Violazione dell’Ordine di Espulsione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino straniero condannato in primo e secondo grado alla pena di un mese di arresto per il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/98. Tale norma punisce chi, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.
L’imputato, ritenendo la propria condotta di minima offensività, ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: l’insufficiente motivazione dei giudici di merito nel negargli l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’analisi della Corte sulla particolare tenuità del fatto
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente ponderato i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità.
Secondo gli Ermellini, il ricorso non si confrontava né con la specifica condotta dell’imputato né con le argomentazioni della sentenza impugnata. Al contrario, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica, congrua e rispettosa delle risultanze processuali.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
Il punto cruciale della decisione risiede nell’analisi del comportamento complessivo dell’imputato. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come la non punibilità non potesse essere concessa a causa delle “precedenti violazioni di ordini di espulsione e ad altre condotte di reato”.
Questi elementi, secondo la Cassazione, sono indicativi di una persistenza nel comportamento illecito che è intrinsecamente incompatibile con il presupposto della “non abitualità” richiesto per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte ha sottolineato che il beneficio non può essere concesso a chi dimostra una tendenza a delinquere o una sistematica inosservanza delle leggi, in particolare di quelle che regolano la permanenza sul territorio nazionale.
Le Conclusioni: Quando non si applica la particolare tenuità del fatto
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi a un’analisi completa della personalità e della condotta dell’imputato. La presenza di precedenti specifici, in particolare per lo stesso tipo di reato, costituisce un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento del beneficio. La decisione conferma che il ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale, non potendosi limitare a una generica lamentela. In caso contrario, come avvenuto nel caso di specie, la conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono del tutto generici e non si confrontano in modo specifico con la condotta dell’imputato e con la motivazione del provvedimento impugnato.
La particolare tenuità del fatto può essere applicata a un soggetto con precedenti violazioni della legge sull’immigrazione?
No. La Corte ha stabilito che precedenti violazioni di ordini di espulsione e altre condotte di reato sono incompatibili con l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto, poiché indicano un comportamento non occasionale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell’Il aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Bressanone in data 13/02/2024 ritenendo NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/98 e lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto;
Ritenuto che con unico motivo si lamenta l’insufficiente motivazione sui presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
che la censura risulta del tutto generica e non si confronta né con la specifica condotta dell’imputato né con la motivazione del provvedimento impugnato;
che la motivazione di contro appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01), laddove fa riferimento alle precedenti violazioni di ordini di espulsione e ad altre condotte di reato;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
JcBmsigliere estensore
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