Particolare Tenuità del Fatto: No all’Applicazione in Caso di Precedenti e Manomissione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce alcuni dei confini applicativi di questa causa di non punibilità, specialmente in relazione alla condotta complessiva dell’imputato e ai suoi precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un individuo condannato in appello per il reato di evasione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, la condotta contestata era sufficientemente lieve da rientrare nel campo di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, i motivi del ricorso erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità ha portato a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato l’esclusione della particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello, con un ragionamento ritenuto logico e coerente dalla Cassazione, aveva evidenziato una serie di elementi ostativi all’applicazione del beneficio:
1. Tentata Manomissione del Braccialetto Elettronico: L’imputato aveva cercato di manipolare il dispositivo di controllo per evitare che scattasse l’allarme. Questo comportamento è stato interpretato come un indice di una maggiore intensità del dolo e di una chiara volontà di sottrarsi al controllo della giustizia.
2. Violazione di Altre Misure: Oltre all’evasione, l’individuo aveva violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dimostrando una generale insofferenza verso le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
3. Precedente Specifico: L’imputato era già stato condannato in passato per il medesimo reato di evasione. Questa circostanza, ai sensi del quarto comma dell’art. 131-bis, è di per sé sufficiente a configurare un comportamento abituale che preclude l’accesso alla causa di non punibilità.
Anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma un potere discrezionale del giudice, che deve essere motivato dalla presenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. In questo caso, tali elementi erano del tutto assenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi al solo dato oggettivo della condotta, ma deve estendersi all’analisi della personalità e della condotta complessiva dell’agente. La presenza di precedenti specifici, unita a comportamenti fraudolenti come la manomissione dei sistemi di controllo, delinea un quadro di colpevolezza e pericolosità sociale che è intrinsecamente incompatibile con la ‘tenuità’ richiesta dalla norma. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che chi dimostra una persistente inclinazione a violare la legge non potrà beneficiare di istituti pensati per episodi criminosi realmente marginali e occasionali.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando emergono circostanze che negano la lieve entità del reato, come il tentativo di manomettere un braccialetto elettronico, la violazione di altre misure restrittive e, soprattutto, la presenza di precedenti condanne per lo stesso tipo di reato, che configurano un comportamento abituale.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, non è un diritto. La loro concessione è un provvedimento discrezionale del giudice, che deve valutare la presenza di elementi positivi nel caso concreto che giustifichino una riduzione della pena. In assenza di tali elementi, il diniego è legittimo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la chiusura del procedimento senza un esame nel merito delle questioni sollevate. Per legge, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 149NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131bis, cod. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, disattesi dai giudic gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto che la mancata applicazione dell’art.131-bis, cod. pen. deriva da diverse circostanz di fatto quali l’avere tentato di manipolare il braccialetto elettronico per celare l’atti dell’allarme, l’aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l’essere già s condannato per evasione, così da configurarsi l’esclusione della causa di non punibilità ai sens del quarto comma del menzionato articolo.
Negli stessi termini si deve concludere con riferimento al censurato diniego delle circostanz attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato, né un atto d mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice che la Corte di merito ha compiutamente argomentato in assenza di elementi positivi da valutare.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.